Determinazione compenso applicazione limiti massimi e minimi

Finanza locale
20 Giugno 2018
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Per la determinazione del compenso base spettante al revisore occorre fare riferimento ai limiti massimi delle varie fasce demografiche e, per la determinazione dei limiti minimi, all'atto di orientamento del 13 luglio 2017 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali

Testo 

È stato chiesto da parte di una Prefettura l'avviso di questa Direzione in merito al riferimento normativo ai fini della determinazione del compenso spettante al revisore dei conti degli enti locali. 
A norma dell'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il compenso spettante ai revisori dei conti è stabilito con la stessa delibera di nomina ed è determinato sulla base dei limiti massimi del compenso base fissati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I predetti limiti massimi del compenso base sono stati determinati dal decreto del Ministro 20 maggio 2005 in misura distinta per tipologia di enti e per fasce demografiche, eventualmente rettificata in relazione alla spesa corrente e alla spesa di investimento del bilancio dell'ente. 
Quanto alla specifica problematica che dovrebbe attenere alle indicazioni fornite con la circolare ministeriale FL n.5 del 2007, in ordine al limite massimo del compenso base da attribuire ai revisori dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si osserva che tali indicazioni facevano riferimento ad un periodo transitorio in attesa dell'adozione di un decreto di aggiornamento dei limiti massimi dei compensi in parola. 
Non è stato possibile adottare detto decreto, pur essendone stato predisposto il testo ed avviato l'iter di approvazione, a seguito dell'intervenuta entrata in vigore delle disposizioni di cui ali citato articolo 6, comma 3, del decreto legge n.78 del 2010 che hanno previsto, sino al 31 dicembre 2017, che gli emolumenti, tra cui i compensi dei revisori, non potessero superare gli importi risultanti alla data del 20 aprile 2010, ridotti del 10 per cento. 
Pertanto, in ordine a tale specifico aspetto, possono ritenersi superate le prime indicazioni fornite con la citata circolare ministeriale, per cui, per la determinazione dei compensi da attribuire ai revisori, si fa riferimento ai limiti massimi delle rispettive fasce demografiche fissati con il citato DM 20 maggio 2005 e, per la determinazione dei limiti minimi, all'atto di orientamento del 13 luglio 2017 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali per la determinazione dei limiti minimi.