La funzione di revisione è svolta da un unico revisore nelle unioni che complessivamente non superano 10.000 abitanti o da un collegio di revisori nelle unioni che superano tale limite solo se svolgono tutte le funzioni dei comuni membri o hanno optato per l'articolo 1, comma 110, della legge 56/2014.
A norma dell'articolo 234, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 2000, nelle unioni di comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, dello stesso articolo, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.
Nel caso di specie, stante la presenza di un collegio, si desume che trattasi proprio dell'ipotesi del citato comma 3 bis, cioè di unione di comuni che esercita in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, quindi, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.
Pertanto, analizzando il tenore letterale della disposizione citata, si evince che il legislatore ha voluto sottolineare l'unicità della funzione in capo all'organo di revisione contabile, di talché l'incarico viene considerato unico. In secondo luogo, si chiede il parere, sulla necessità della presenza dell'organo collegiale oppure dell'organo monocratico per i comuni dell'unione, preso atto che il numero degli abitanti dell'unione è superiore a 10.000.
In questo caso, se l'unione ha fatto ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n.56, di svolgimento delle funzioni dell'organo di revisione, da parte dell'unione in forma associata anche per i comuni che la costituiscono, è necessario distinguere ulteriormente, le funzioni svolte da un unico revisore, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, oppure da un collegio di revisori, per le unioni che superano tale limite.
Per quanto sopra, l'organo di revisione contabile dell'unione può svolgere la funzione anche per i comuni facenti parte della medesima.