Uso della fascia tricolore. La disciplina del suo uso è legata, dunque, alla natura delle funzioni sindacali che sono di capo dell’Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo. Allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, c. 2, del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsene.
E’ stato posto un quesito in ordine al corretto uso della fascia tricolore.
In particolare, è stato rappresentato che un consigliere comunale, delegato alla cultura, ma non membro della giunta, dovrebbe utilizzare la fascia per partecipare ad iniziative popolari in altro Paese della Regione e a un ricevimento organizzato da concittadini emigrati all’estero, mentre un assessore dovrebbe utilizzarla per rappresentare il comune in una commemorazione dei caduti in un Paese limitrofo.
Al riguardo, si osserva che con circolare di questo Ministero n. 5/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.1998 si sono fornite indicazioni in ordine al corretto utilizzo della fascia tricolore da parte del sindaco.
Nella circolare viene evidenziato il carattere sostanziale dell’intervento normativo (ora, art. 50, comma 12, del decreto legislativo n. 267/00), con il quale è stato espressamente disposto che «distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune» e che “nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga”.
La disciplina del suo uso è legata, dunque, alla natura delle funzioni sindacali che sono di capo dell’Amministrazione comunale e di ufficiale di Governo.
Allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, c. 2, del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsene.
Restano validi gli utilizzi stabiliti da esplicite previsioni normative, come quella di cui all’articolo 70 del d.P.R. n. 396, del 3 novembre 2000 ove, in ragione della particolarità delle funzioni espletate, si prevede che “l’ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore…”.
Pertanto l’uso della fascia tricolore, anche per delega dello stesso sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell’Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, non appare in linea con il dettato normativo.
Va comunque evidenziato che, alla luce della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, sussiste oggi ampia possibilità per le autonomie locali di disciplinare, con normazione regolamentare, l’utilizzo dei propri segni distintivi, anche a scopo di rappresentanza, senza così ricorrere all’impiego di un simbolo, quale la fascia tricolore, attinente nello specifico al capo dell’amministrazione ed allo svolgimento delle proprie funzioni in conformità alle indicazioni di legge.