Il revisore dei conti che abbia già svolto due incarichi presso lo stesso ente non può essere nominato una terza volta nel medesimo ente
È stato chiesto di conoscere se sia legittimo assumere l'incarico, a seguito di estrazione a sorte, nell'ente locale dove si è già svolto l'incarico di revisore contabile, per due volte, ove non ricorrano altre ipotesi di incompatibilità e/o ineleggibilità.
La problematica sottoposta all'attenzione è riconducibile alle disposizioni di cui all'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove si prevede che "L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ..., e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale."
Sulla base del tenore letterale della disposizione in esame, ancor più alla luce delle modifiche apportate che dall’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, si ritiene che il revisore dei conti che abbia già svolto due incarichi presso lo stesso ente locale non possa essere nominato una terza volta revisore nel medesimo ente.
Tale interpretazione, oltre che vincolata dal valore cogente della normativa ordinamentale, è rafforzata dalla volontà del legislatore della disposizione normativa di cui all'art.16, comma 25, del D.L. n.138/2011 che ha introdotto un sistema di scelta dell'organo, a presidio della regolarità economico-finanziaria dell'attività dell'ente locale, basato sulla casualità dell'estrazione a sorte dei nominativi da designare.
Pertanto, il revisore non può accettare l'incarico nell'ente locale nel quale, in precedenza, ha svolto due incarichi.