Il Collegio non può operare se non con almeno due componenti ed è possibile solo la sostituzione di un singolo componente, in caso contrario si determina il dissolvimento dell'intero collegio, in quanto l'insanabile mancanza del quorum strutturale implica la definitiva impossibilità di funzionamento dell'organismo.
Una Prefettura, chiede l'avviso di quest'Ufficio sulla possibilità di procedere ad estrazione dell'intero collegio o sostituire solo i membri dimissionari, nel caso in cui l'organo collegiale di revisione contabile di un ente locale rimanga composto da un solo membro per dimissioni degli altri due.
In via preliminare, corretta è l'interpretazione prospettata dalla Prefettura, degli articoli 235 e 237 del Tuel, sul funzionamento del collegio che si vuole condividere richiamando a suffragio la giurisprudenza del Consiglio di Stato, "il Collegio non può operare se non con almeno due componenti ed è possibile solo la sostituzione di un singolo componente, (...) si determina il dissolvimento dell'intero collegio, in quanto l'insanabile mancanza del quorum strutturale implica la definitiva impossibilità di funzionamento dell'organismo " (Cons. di Stato, Sezione V n.3820/2011).
Detto ciò, si precisa che dovendosi procedere al rinnovo dell'intero collegio, prima della fine del triennio di mandato, lo stesso non si ritiene completo ai fini del computo per l'eventuale passaggio, del revisore, alla fascia superiore dell'elenco.