Proposta di modifica del regolamento sulle commissioni consiliari

Territorio e autonomie locali
7 Maggio 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dal regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Non sembra coerente con il dettato legislativo una norma regolamentare che conferisca al Presidente il potere di nominare i commissari effettuando le relative sostituzioni.

Testo 

E’ stata formulata una richiesta di parere in ordine ad una proposta di modifica del regolamento sulle commissioni consiliari.
In base a tale proposta ogni consigliere dovrebbe essere rappresentato in almeno due commissioni. Ove tale obiettivo non si realizzi, si prevede che sia il Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo e il gruppo interessato, ad effettuare le sostituzioni rispettando il criterio della rappresentanza proporzionale tra minoranza e maggioranza, privilegiando le sostituzioni nell’ambito del medesimo gruppo o, in caso di impossibilità, operando le relative sostituzioni nell’ambito dello stesso schieramento.
Al riguardo, si osserva che, come noto, le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dal regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbano essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto.
Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto.
Il regolamento, a cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, dovrebbe stabilire anche i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.
Con riferimento allo specifico quesito proposto, non si rinvengono criticità circa la previsione concernente la partecipazione di ogni consigliere in almeno due commissioni mentre desta perplessità la parte della proposta di modifica regolamentare che conferisce al Presidente il potere di nominare i commissari effettuando le relative sostituzioni. Tale modifica, infatti, non sembra coerente con il principio elettivo che regola le commissioni consiliari. In virtù di tale modifica la stessa commissione potrebbe essere partecipata da commissari eletti dal consiglio comunale e da commissari designati quali sostituti in virtù di un atto adottato da un organo monocratico.