Mancato accoglimento proposta di modifica statutaria da parte del Presidente del Consiglio Comunale

Territorio e autonomie locali
3 Maggio 2019
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Diritto dei consiglieri di presentare proposte di modifica allo statuto comunale. Al fine di consentire il pieno svolgimento dello ius ad ufficium del consigliere con specifico riferimento all’esercizio del diritto di iniziativa deliberativa, è necessario che l’eventuale dichiarazione di inammissibilità delle proposte formulate dal singolo consigliere sia motivata in base ai pareri prescritti dalle norme regolamentari che l’ente si è dato.

Testo 

Un consigliere comunale ha chiesto il parere della scrivente in ordine al mancato recepimento di una sua proposta di modifica dello statuto dell’ente.
Nello specifico, il consigliere ha rappresentato di aver ricevuto una nota con la quale il Presidente del consiglio comunale comunicava di non poter recepire validamente la proposta di modifica dello statuto in materia di quorum strutturale per le sedute di seconda convocazione perché in contrasto con il dispositivo recato dall’art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00.
Il citato art.38, comma 2, come noto, ha demandato alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli e, in particolare, la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco”.
Ai sensi dell’art.8, comma 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale è previsto che l’iniziativa per le deliberazioni consiliari si esercita mediante la formulazione di un testo di deliberazione e che la relativa iniziativa spetta alla Giunta e a ciascun consigliere comunale. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Presidente, sulla scorta dei pareri delle competenti strutture comunali, può dichiarare inammissibili quelle proposte e quegli emendamenti privi della copertura o i cui testi contrastino con norme di legge, dello statuto o dei regolamenti comunali. Ai sensi del successivo comma 3, si individua il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, quale organo di reclamo per testi dichiarati inammissibili al dibattito consiliare.
Atteso il contesto normativo sopracitato, la nota del Presidente del consiglio comunale avrebbe dovuto menzionare il contenuto dei pareri previsti dall’art.8, comma 2, del regolamento sul consiglio comunale anche al fine di fornire elementi utili a rimodulare correttamente la proposta di modifica del quorum strutturale di seconda convocazione. In questo modo si sarebbe consentito il pieno svolgimento dello ius ad ufficium del consigliere con specifico riferimento all’esercizio del diritto di iniziativa deliberativa. Nel merito, poiché ai sensi dell’art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, la materia concernente il quorum strutturale è demandata non allo statuto, ma al regolamento del consiglio, la proposta di modifica avrebbe dovuto riferirsi a tale fonte normativa.