Composizione delle commissioni consiliari

Territorio e autonomie locali
7 Maggio 2019
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

In base a quanto disposto dall'art.38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Si ritiene che il dettato legislativo, che prevede il rispetto del criterio proporzionale nella composizione delle commissioni consiliare, dovrebbe essere riferito ad ogni commissione costituita e non all’insieme delle commissioni stesse.

Testo 

E’ stato formulato un quesito in materia di composizione delle commissioni consiliari.
Come noto, in base a quanto disposto dall'art.38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
In particolare è stato chiesto se il regolamento del consiglio possa considerarsi rispettoso del dettato legislativo nella parte in cui prevede che tale criterio proporzionale sia riferito al “numero complessivo dei componenti le commissioni”.
Poiché il legislatore non precisa come debba essere applicato il surriferito criterio di proporzionalità, spetta al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.
Secondo l'univoco e consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi, il criterio proporzionale può dirsi rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo presente in consiglio in modo che, se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite (v. TAR Lombardia, Brescia, 4.7.1992, n.796; TAR Lombardia Milano, 3.5.1996,n.567), assicurando una composizione delle commissioni proporzionata all'entità di ciascun gruppo consiliare.
Tanto premesso si ritiene che il dettato legislativo, che prevede il rispetto del criterio proporzionale nella composizione delle commissioni consiliare, dovrebbe essere riferito ad ogni commissione costituita e non all’insieme delle commissioni stesse.