Il comma 137 della legge n. 56/14 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
La scrivente amministrazione, già con circolare n.6508 del 24.4.2014, ha precisato che nel calcolo degli assessori, a garanzia della rappresentanza di genere, debba essere incluso anche il sindaco.
Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla applicazione della normativa in tema di parità di genere.
Il quesito verte, in particolare, sul computo del sindaco al fine del rispetto del disposto recato dall’art.1, comma 137, della legge n.56 del 2014.
L’esecutivo dell’ente è composto da cinque assessori, tre uomini e due donne, più il sindaco, di genere femminile.
Dovendosi provvedere alla sostituzione di un assessore donna, si è chiesto se, al fine del rispetto della normativa in parola, possa essere computata anche la sindaca.
Al riguardo, si rappresenta che, come noto, il comma 137 della legge n. 56/14 dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
La scrivente amministrazione, già con circolare n.6508 del 24.4.2014, ha precisato che nel calcolo degli assessori, a garanzia della rappresentanza di genere, debba essere incluso anche il sindaco.