Espulsione di un consigliere da un gruppo consiliare

Territorio e autonomie locali
3 Maggio 2019
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Espulsione di un consigliere dal gruppo. Con sentenza n.16240/2004, il T.A.R. Lazio ha precisato che i gruppi consiliari hanno una duplice natura; essi rappresentano, per un verso, la proiezione dei partiti all’interno delle assemblee, e, per altro verso, costituiscono parte dell’ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo istituzionale. Il nostro ordinamento “… si preoccupa di assicurare un metodo di organizzazione democratica dei gruppi (in linea con quanto previsto dall’art. 49 Cost. relativamente ai partiti politici), ma non intende in alcun modo condizionarne la vita e le dinamiche interne. In altre parole, il concreto funzionamento e la gestione dei gruppi (parlamentari, regionali, consiliari), diventano rilevanti per l’ordinamento solo quando questi ultimi interferiscano con lo svolgimento delle funzioni proprie delle assemblee…”.
L’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento, “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la disciplina del funzionamento dei consigli pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato.

Testo 

E’ stata sottoposta alla scrivente la questione relativa alla ammissibilità della espulsione di un consigliere  da parte del gruppo consiliare   di appartenenza per insanabili divergenze politiche.
Al riguardo appare opportuno, preliminarmente, esaminare la natura giuridica dei gruppi. Come noto, la tematica del rapporto tra partiti politici e gruppi costituiti nell’ambito degli organi assembleari è stato ampiamente dibattuta.
In linea generale si osserva che il rapporto tra il candidato eletto ed il partito di appartenenza “…non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e la assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati” (Tar Puglia, sez. di Bari sentenza n. 506 del 2005).
Ne consegue che all’interno del consiglio i gruppi non sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sembra sussistere in capo a questi ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo di riferimento, sia per gli organi assembleari dell’ente.
Si richiama la sentenza n.16240/2004 con la quale il T.A.R. Lazio ha precisato che i gruppi consiliari hanno una duplice natura; essi rappresentano, per un verso, la proiezione dei partiti all’interno delle assemblee, e, per altro verso, costituiscono parte dell’ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo istituzionale.
Nella citata pronuncia, si legge "… è dunque possibile distinguere due piani di attività dei gruppi: uno, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, l’altro, gravitante nell’ambito pubblicistico, in relazione al quale i gruppi costituiscono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie degli organi assembleari, contribuendo ad assicurare l’elaborazione di proposte e il confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche (cfr. Cass. civ, SS.UU., 19 febbraio 2004, n.3335; C.S., IV, 2 ottobre 1992, n.932; Corte Cost. 12 aprile 1990, n.187).”
Per quanto riguarda la questione rappresentata si evidenzia che il nostro ordinamento “… si preoccupa di assicurare un metodo di organizzazione democratica dei gruppi (in linea con quanto previsto dall’art. 49 Cost. relativamente ai partiti politici), ma non intende in alcun modo condizionarne la vita e le dinamiche interne. In altre parole, il concreto funzionamento e la gestione dei gruppi (parlamentari, regionali, consiliari), diventano rilevanti per l’ordinamento solo quando questi ultimi interferiscano con lo svolgimento delle funzioni proprie delle assemblee…” (T.A.R. per il Lazio ul.cit).
L’art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento, “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la disciplina del funzionamento dei consigli;  pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato.
Dalla lettura del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale si rileva una disciplina dettagliata per quanto riguarda il passaggio da un gruppo ad un altro, con il presupposto indefettibile dell’ accettazione da parte del gruppo cui il consigliere chiede di aderire.
Nell’ambito della suddetta fonte regolamentare, invece, non sembra potersi rinvenire una specifica normativa che preveda l’ipotesi della espulsione di un consigliere dal proprio gruppo di appartenenza originario.
Nello stesso regolamento è previsto, altresì, che il gruppo monopersonale sia ammesso unicamente nella ipotesi in cui sia risultato eletto un solo consigliere nell’ambito della corrispondente lista elettorale. Attesa la surriferita disposizione, è stato chiesto se sia consentito agli altri consiglieri di formare un nuovo gruppo consiliare lasciando il consigliere indesiderato quale unico componente del gruppo originariamente costituito. Tale opzione sembrerebbe percorribile in quanto l’enunciato della disposizione preclusiva della costituzione del gruppo monopersonale non sembra impedire ad un consigliere la possibilità di permanere nel gruppo che, pur originariamente costituito da più membri, si sia ridotto ad un unico componente, nel corso della consiliatura.
Tanto premesso, nel ribadire che la materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, si rappresenta che è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative.
Spetta, infatti, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l’opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, anche le ipotesi in argomento, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi e l’ordinato svolgimento delle funzioni proprie dell’assemblea consiliare.