Disciplina delle mozioni in caso di assenza dell’unico proponente

Territorio e autonomie locali
3 Maggio 2019
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Disciplina delle mozioni in caso di assenza dell’unico proponente. Ai sensi dell'art.43, comma 1, del decreto legislativo n.267/00, è riconosciuto ai consiglieri comunali il diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Pur non essendo espressamente previsto il differimento dell’esame di tale atto di sindacato ispettivo in caso di assenza dell’unico proponente, tale differimento dovrebbe essere considerato implicito e coerente con ratio della disciplina in commento.

Testo 

E’ stato posto un quesito in merito alla disciplina delle mozioni, quali atti di sindacato ispettivo.
In particolare è stato chiesto se il consiglio possa legittimamente deliberare in merito ad una mozione anche nel caso in cui sia assente l’unico consigliere comunale che l’abbia proposta.
Preliminarmente si osserva che la dottrina definisce le “mozioni” come atti approvati dal Consiglio per esercitare un’azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell’amministrazione nei confronti del Consiglio. Il T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce – I Sez., con la sentenza n.1022/2004, individua la mozione quale “istituto a contenuto non specificato”, trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni non predefinibili, a differenza di altri strumenti più a valenza di mera conoscenza (quali l'interrogazione o la interpellanza), essendo strumento di “introduzione ad un dibattito” che si conclude con un voto che è ragione ed effetto proprio della mozione.
Ai sensi dell'art.43, comma 1, del decreto legislativo n.267/00, è riconosciuto ai consiglieri comunali il diritto di presentare interrogazioni e mozioni. L’art. 26 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale prevede che le mozioni sono svolte all'inizio della prima seduta consiliare successiva alla presentazione purché pervenute almeno cinque giorni prima della notifica dell’avviso di convocazione. E’ previsto, inoltre, che il Consigliere firmatario della stessa abbia diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.
Pur non essendo espressamente previsto il differimento dell’esame di tale atto di sindacato ispettivo in caso di assenza dell’unico proponente, tale differimento dovrebbe essere considerato implicito e coerente con ratio della disciplina in commento. Consentendo la trattazione di una mozione in assenza dell’unico consigliere firmatario della stessa, infatti, non sarebbe esercitabile il diritto di replica riconosciuto al proponente della mozione ai sensi dell’art.26, comma 3, del regolamento consiliare.