Mancata pubblicazione all’albo dell’avviso di convocazione del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
3 Maggio 2019
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Mancata pubblicazione dell’avviso di convocazione del consiglio comunale. L’obbligo di legge con valore di pubblicità legale è limitato alla pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali. La pubblicazione all’albo delle convocazioni con l’esatta indicazione dell’ordine del giorno, come prevista dalla normativa locale, scaturisce oltre che per la necessità di trasparenza e diffusione delle informazioni, anche per consentire l’effettiva partecipazione del pubblico alle sedute di consiglio che non siano segrete. La mancata pubblicazione all’albo della seduta, pur avendo potenzialmente impedito ad una parte della cittadinanza di assistere alla riunione di consiglio, non può certo avere l’effetto di inficiarne i lavori.

Testo 

E’ stato posto un quesito concernente la mancata pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di convocazione di una seduta di consiglio comunale.
In particolare, il capogruppo di un gruppo di minoranza ha chiesto al sindaco di dichiarare la nullità di una seduta di consiglio comunale per violazione della normativa recata dall’art.25 dello statuto comunale e dall’art.23 del regolamento consiliare, in materia di pubblicazione all’albo dell’avviso di convocazione del consiglio.
Il sindaco ha difeso l’operato dell’ente nonché la validità degli atti adottati in tale seduta osservando come fossero state puntualmente rispettate le norme sulla notificazione della convocazione al domicilio dei consiglieri e fosse stata comunque garantita la pubblicità della seduta mediante affissione cartacea nei locali pubblici del comune.
Tanto premesso, il sindaco ha chiesto alla scrivente se sia fondata la richiesta di dichiarare nulla la seduta per mancata pubblicazione all’albo dell’ordine del giorno della adunanza consiliare, imputabile a mero errore scusabile dell’addetto a tale servizio.
Al riguardo, non può che ribadirsi quanto già osservato nel parere reso su una vicenda analoga in data 8 gennaio 2016, richiamato da codesto Ufficio.
L’art.32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n.69, recante norme per l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, dispone che “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Per gli enti locali, l’art.124 del decreto legislativo n.267/00 dispone l’obbligo della pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio (ora sito istituzionale) dell’ente, per quindici giorni consecutivi, mentre, l’articolo 38, comma 7, del medesimo decreto legislativo stabilisce che le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
Il decreto legislativo n.33, del 14 marzo 2013, disponendo il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha rafforzato, in particolare, a fini conoscitivi, l’esigenza di pubblicità degli atti.
Fermo restando che l’obbligo di legge con valore di pubblicità legale è limitato alla pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali (C.d.S. n.1370 del 15 marzo 2006), la pubblicazione all’albo delle convocazioni con l’esatta indicazione dell’ordine del giorno, come prevista dalla normativa locale, scaturisce oltre che per la necessità di trasparenza e diffusione delle informazioni, anche per consentire l’effettiva partecipazione del pubblico alle sedute di consiglio che non siano segrete.
La mancata pubblicazione all’albo della seduta, pur avendo potenzialmente impedito ad una parte della cittadinanza di assistere alla riunione di consiglio, non può certo avere l’effetto di inficiarne i lavori.
Infatti, il pubblico, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento non può interloquire con il consiglio, orientandone le decisioni, e, in ogni caso, chiunque abbia interesse può sempre accedere al verbale delle adunanze che, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello stesso regolamento riporta il testo integrale delle dichiarazioni di voto, della parte dispositiva e della deliberazione.