In caso di dimissioni di due componenti su tre il collegio decade-occorre procedere con l'estrazione dei nominativi per la nomina di un nuovo collegio
La problematica sottoposta all'attenzione è relativa alla procedura di nomina del collegio di revisione di un comune. In particolare, viene segnalato che il comune di XXX ha proceduto alla nomina del proprio organo di revisione sulla base dell'estrazione effettuata dalla Prefettura, a seguito delle dimissioni di un componente del collegio, è stata fissata la data del sorteggio per la sostituzione dello stesso per il giorno XXX. Il comune ha però richiesto un rinvio dell'estrazione per le preannunciate dimissioni dell'altro componente. Quindi, a seguito della comunicazione dell'ente della formalizzazione delle dimissioni del secondo componente e della richiesta dell'estrazione dei nominativi per la nomina del nuovo collegio, in data XXX il competente ufficio territoriale ha provveduto alla relativa estrazione. Le dimissioni dei due componenti sono state motivate per iscritto dalla sostanziale e insanabile divergenza professionale e deontologica con il Presidente del collegio. Il Presidente lamenta che la Prefettura avrebbe dovuto procedere con l'estrazione per la sostituzione del primo dimissionario in modo da permettere la ricostituzione del collegio e scongiurarne la decadenza come di fatto è avvenuto con le dimissioni dell'altro componente. Al riguardo, l'articolo 237, comma 1, del testo unico 267 del 2000 precisa che il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti e, quindi, il rinvio del sorteggio non avrebbe comunque inciso sulla funzionalità dell'organo di revisione. Di certo, la mancata estrazione del nominativo per la sostituzione del primo dimissionario, operata su specifica richiesta del comune, non può avere leso il diritto del Presidente al percepimento del compenso per il triennio previsto per legge come sostenuto dallo stesso. Infatti, per scongiurare la decadenza del collegio il comune avrebbe dovuto procedere alla sostituzione del componente con delibera consiliare nel breve lasso di tempo intercorso tra le due dimissioni, pur essendo a conoscenza dell'impossibilità oggettiva del regolare funzionamento del collegio. La normativa introdotta dall'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, nell'innovare la modalità di scelta dei revisori degli enti locali, non ha disciplinato i termini e le modalità per il funzionamento dell'organo di revisione lasciando la determinazione degli stessi alla piena autonomia dell'ente. Di conseguenza, in presenza delle dimissioni di due componenti il collegio decade e non si può procedere con quanto auspicato dal Presidente alla sola sostituzione dei dimissionari bensì il comune deve nominare una nuova terna di revisori.