Situazioni conflittuali. Autonomia decisionale dell'ente

Finanza locale
29 Aprile 2019
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Le recenti modifiche legislative non prevedono alcun potere di intervento in capo a questa Amministrazione atto a dirimere situazioni conflittuali tra amministrazione comunale e organo di revisione

Testo 

Una Prefettura, nel trasmettere la nota del Sindaco del comune di XXX, rappresenta la grave situazione conflittuale insorta con il Revisore. In particolare, si segnala che il revisore, nominato a settembre 2017 a seguito di estrazione a sorte dall'apposito elenco, avrebbe posto in essere, nell'esercizio delle sue funzioni, comportamenti poco collaborativi e ostili nei confronti dell'amministrazione comunale. Al riguardo, si esprimono le seguenti valutazioni, ferme restando le ulteriori eventuali osservazioni della Prefettura. Si osserva, preliminarmente, che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.144 e al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, che prevedono che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco istituito presso il Ministero dell'interno, hanno innovato soltanto le modalità di scelta dei revisori, rimanendo invariata la restante normativa di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplinante la nomina, la durata, le cause di cessazione e tutti gli altri aspetti afferenti l'organo di revisione economico-finanziaria.
Infatti, il quadro ordinamentale delle autonomie locali relativamente alla funzione della revisione economico finanziaria non prevede alcun potere di intervento in capo a questa Amministrazione atto a dirimere situazioni conflittuali tra amministrazione comunale e organo di revisione. Pertanto, nel precisare che il predetto revisore, pur se scelto mediante estrazione a sorte dall'elenco effettuata a norma del citato decreto ministeriale, è stato nominato dall'ente con delibera consiliare, si rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, come disciplinato dalla citata normativa, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 235, comma 2, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. Sulla base della predetta normativa e della relativa giurisprudenza l'ente dovrà valutare se sussistono i presupposti per l'applicazione delle procedure di cui al citato articolo 235 ovvero potrà interessare l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Cassino, cui il revisore è iscritto, nel caso in cui ravvisi comportamenti professionali ritenuti deontologicamente non corretti e contrari a quanto disciplinato nel Codice deontologico della professione, approvato dal CNDCEC in data 17 dicembre 2015 e aggiornato, da ultimo, nella seduta del 16 gennaio 2019.