Nessuna norma pone in capo a questo Ministero la possibilità di accreditare direttamente enti o società ai fini della formazione professionale e di riconoscerne i relativi crediti, come invece previsto per il CNDCEC e per il Registro dei revisori legali
Si fa riferimento alla nota con la quale, al fine di acquisire elementi conoscitivi in merito ad una segnalazione sulle modalità di riconoscimento dei corsi utili ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiede: 1) elenco dei soggetti che organizzano corsi di formazione accreditati da questo Ministero; 2) descrizione delle modalità e dell'iter per ottenere l'accreditamento dei corsi; 3) requisiti richiesti per ottenere l'accreditamento dei corsi; 4) ogni altra informazione utile ai fini della valutazione di quanto segnalato. Al riguardo si precisa quanto segue. L'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n.138 (recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, l. 14 settembre 2011, n.148, stabilisce che "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali". Va osservato, anzitutto, che l'articolo 16, comma 25, del citato d.l. n.138 del 2011 ha affidato al Ministero dell'Interno il compito di elaborare un regolamento recante i criteri per l'inserimento, nell'elenco descritto, di coloro che ne facciano richiesta, indicando tre principi: rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun comune; necessità di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali; possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e di gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. Tenendo conto di tali direttrici, previste dalla citata normativa di rango primario, è stato emanato il decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n.23, pubblicato nella G. U. 20 marzo 2012, n.67 e, successivamente, è stata adottata la circolare FL n.7 del 5 aprile 2012, recante le "Linee guida per l'iscrizione dei revisori dei conti degli enti locali". Il regolamento prevede l'istituzione dell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'articolo 1, commi 2 e 3, del d.m. n.23 del 2012, stabilisce che l'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti. Con specifico riferimento ai requisiti per l'inserimento nell'elenco, l'articolo 3 del Regolamento stabilisce che i richiedenti devono essere in possesso, tra l'altro, del requisito relativo al conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno. Il revisore dei conti negli enti locali non esplica una libera professione privatistica, non essendovi corrispondenza tra revisione dei conti negli enti locali e revisione dei conti operata in applicazione delle norme di diritto comune. Proprio per questa ragione, si è addivenuti all'adozione di una normativa ad hoc, elaborata dal Ministero dell'Interno mediante l'istituzione di un elenco al quale si accede se in possesso di specifici requisiti. Sotto questo profilo, i "crediti formativi" non possono essere qualificati e considerati in termini analoghi a quanto avviene nell'ambito della libera professione: non si tratta, infatti, di un requisito per l'esercizio della professione, ma di un requisito richiesto per l'accesso e lo svolgimento dell'attività che ha natura pubblicistica. In sostanza, chi intende svolgere tale specifica attività di revisione contabile, deve possedere una preparazione idonea, approfondita e aggiuntiva rispetto a quella di cui è in possesso colui che svolge la libera professione, sfruttando anche la "formazione continua" professionale che prevede una precisa materia attinente a tale specifico settore della contabilità pubblica. Ciò premesso si forniscono, di seguito, le notizie richieste. 1) elenco dei soggetti che organizzano corsi di formazione accreditati da questo Ministero. Il punto 3 delle linee guida allegate alla citata Circolare FL n.7 del 5 aprile 2012 prevede che "Le proposte di condivisione dei programmi e dei test di verifica dei corsi devono pervenire dal Registro dei revisori contabili e dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai quali spetta il riconoscimento dei crediti formativi ed i predetti soggetti possono richiedere la condivisione dei programmi e dei test, anche relativamente a corsi o seminari organizzati unitamente ad una o più associazioni rappresentative dei competenti ordini professionali". In altri termini, vi è stata l'esigenza di individuare nei soggetti istituzionalmente già competenti per l'iscrizione al Registro o all'Ordine ed al rilascio di crediti della formazione continua, quelli competenti all’organizzazione di eventi e o corsi per il rilascio dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei revisori. Al momento dell'istituzione dell'Elenco il Registro dei revisori legali non organizzava eventi formativi (detta attività è iniziata a fine 2017) e, di conseguenza, questo Ministero, non avendo competenza per la formazione professionale, ha sottoscritto protocolli d'intesa al fine di disciplinare le modalità di accreditamento e condivisione degli eventi formativi utili al conseguimento dei crediti formativi richiesti per l'iscrizione nell'elenco. Il 12 giugno 2012 è stato, sottoscritto con il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), allegato 1, il primo protocollo, cui ne è seguito uno specifico per i corsi e-learning sottoscritto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, allegato 2, e con le Regioni autonome del Friuli Venezia Giulia e della Sardegna, allegati 3 e 4. L'intesa con il CNDCEC ha permesso di offrire, negli anni, ai revisori una pluralità di corsi formativi, mediamente circa 600 l'anno, organizzati dagli Ordini territoriali in collaborazione con una pluralità di soggetti terzi formatori. Tali eventi condivisi da questo Ministero, sono stati organizzati dagli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili (ODCEC) in base alle direttive contenute, da ultimo, nel Regolamento per la formazione professionale continua, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 gennaio 2018, allegato 5. In particolare gli articoli 10 e 11 indicano le modalità e termini per l'organizzazione della formazione sia direttamente che tramite associazioni ed altri soggetti. Di conseguenza, i corsi condivisi da questo Ministero vengono trasmessi dal CNDCEC, previa verifica di tutti i requisiti stabiliti nel predetto Regolamento, e non vi è mai stata alcuna preclusione ministeriale sull'ente formatore collaboratore dell'Ordine territoriale di competenza. Non esiste, quindi, per questo Ministero un elenco dei soggetti che possono organizzare i corsi, elemento determinante è che il corso sia veicolato dall'ODCEC nel rispetto della normativa di settore. Infatti, negli anni sono stati condivisi, su richiesta degli Ordini, eventi organizzati in collaborazione con molteplici soggetti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le Università e gli Enti locali, le società (Centro Studi Enti Locali, Eutekne, Fiscal focus, Logos P.A., Maggioli ecc..) le associazioni (ANCI, ANCREL, ANREV, ARDEL, Fondazioni commercialisti, INRL ecc.). 2) descrizione delle modalità e dell'iter per ottenere l'accreditamento dei corsi Dopo un primo periodo iniziale di assestamento è stato creato un web services che permette al data base ministeriale di dialogare con la piattaforma informatica del CNDCEC. Tramite il web services gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presenti sul territorio nazionale, ai quali spetta il riconoscimento dei crediti formativi, possono richiedere la condivisione ministeriale dei programmi e dei test, anche relativamente a corsi o seminari organizzati unitamente ad una o più associazioni rappresentative dei competenti ordini professionali o esterne ad essi. Le proposte formative, veicolate telematicamente, devono contenere informazioni relative al programma, distinto per materia, con l'indicazione delle ore a ciascuna dedicata, la cui programmazione in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriale, deve riguardare prevalentemente gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento dell'incarico. I test finali di verifica devono consistere in un numero predeterminato di domande a risposta multipla, comunque non inferiore a cinque, proporzionale alle ore dedicate a ciascuna materia ed al numero di ore complessivo del corso o del seminario e nelle relative richieste di condivisione dei programmi deve essere indicato il numero complessivo delle domande a risposta multipla che formeranno oggetto del test. Di conseguenza, il Consiglio Nazionale, sulla base del protocollo d'intesa del 2012, verifica che gli eventi formativi utili per il riconoscimento dei crediti richiesti per l’iscrizione all’elenco dei revisori: - siano organizzati dagli Ordini territoriali, ai quali spetta la relativa responsabilità e il controllo, anche nel caso in cui si avvalgano, per la materiale realizzazione, di soggetti terzi; - vertano sulle materie di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti Locali e riguardino, prevalentemente, gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento dell’incarico; - prevedano la somministrazione di test finali di verifica con un numero di domande a risposta multipla proporzionate alla durata dell'evento, vertenti sugli argomenti o materie trattati nell’evento; - sia previsto che il test finale di verifica si intenda superato con un minimo del 75% delle risposte esatte; - sia assicurato, nel caso di eventi svolti con modalità di e-learning, il rispetto di tutte le condizioni previste per tali tipologie formative dal relativo regolamento emanato dallo stesso CNDCEC; - si impegna ad assicurare la partecipazione agli eventi agli iscritti al Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, anche se non iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Una volta che il corso è esaminato favorevolmente il CNDCEC lo rende disponibile al sistema ministeriale e, in questo caso, l'Ufficio istruisce la richiesta di condivisione del corso, il dettaglio del programma, i dati relativi alle ore di formazione e ai crediti riconoscibili. Tutta l'istruttoria avviene per via telematica, con colloqui diretti tra l'Ufficio ministeriale e l'ODCEC. Anche la condivisione o il rifiuto avvengono telematicamente, previa stesura di una lettera a firma del Direttore centrale che viene inviata per pec all'ODCEC. Quindi, gli Ordini territoriali, a fine corso, inseriscono un elenco contenente i nominativi di coloro che hanno superato il test di verifica finale che verrà utilizzato in sede di controllo del possesso dei 10 crediti formativi dichiarati dagli iscritti in sede di domanda di iscrizione all'elenco. Inoltre, nel corso del 2017, si sono tenuti presso gli uffici ministeriali vari incontri con rappresentanti del MEF, che gestisce il Registro dei revisori legali, e del CNDCEC che hanno fatto si che il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nei corsi condivisi da questo Ministero fossero riconosciuti validi anche ai fini della formazione continua dei revisori legali prevista nel decreto legislativo n.39 del 2010, ma di fatto applicata solo dal 2017 (allegato 6). Ciò detto, i crediti formativi, conseguiti a seguito della partecipazione agli eventi approvati dal Ministero dell'Interno, sono utili sia per l'iscrizione all'Elenco dei revisori degli enti locali che per la formazione professionale continua richiesta agli iscritti all'ODCEC e agli iscritti al Registro dei Revisori legali. Questa semplificazione ha ottenuto il notevole gradimento dei revisori ed ha rappresentato un necessario ed utile momento di integrazione tra le attività di due diverse Amministrazioni statali. 3) requisiti richiesti per ottenere l'accreditamento dei corsi Attualmente possono richiedere la condivisione ministeriale tutti gli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili delle Regioni a statuto ordinario in quanto la normativa di cui all'articolo 16, comma 25 del d.l. n. 138 del 2011 è stata recepita solo da dette Regioni. Con appositi accordi sottoscritti da questo Ministero e dal CNDCEC con le regioni a statuto speciale che ne hanno fatto precisa richiesta si è convenuto di condividere anche gli eventi formativi organizzati dagli ODCEC del Friuli Venezia Giulia e della Sardegna. 4) ogni altra informazione utile ai fini della valutazione di quanto segnalato In ultima analisi si ritiene opportuno evidenziare che quanto indicato al punto 3 della circolare ministeriale n.7 del 2012: "Le proposte di condivisione dei programmi e dei test di verifica dei corsi devono pervenire dal Registro dei revisori contabili e dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" discende in primis dal fatto che nessuna norma, a differenza del CNDCEC e del Registro dei revisori legali, pone in capo a questo Ministero la possibilità di accreditare direttamente enti o società ai fini della formazione professionale e di riconoscerne i relativi crediti, come invece previsto per il CNDCEC (d.l.vo n.139 del 2005) e per il Registro dei revisori legali (d.l.vo n.39 del 2010).