Richiesta di convocazione del consiglio comunale in presenza

Territorio e autonomie locali
11 Giugno 2020
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Adunanze consiglio comunale da remoto in occasione evento pandemico covid-19. Spetta all'autonomia dei consigli decidere sull'opportunità di tornare a riunirsi in presenza. Nell'ordinamento regionale siciliano, ex art.24 legge Regione Sicilia n.44/1991, l'Amministrazione preposta alla vigilanza è il Dipartimento regionale delle autonomie locali presso l'omonimo Assessorato.

Testo 

Alcuni consiglieri comunali hanno lamentato comportamenti ostruzionistici da parte del sindaco e del presidente del consiglio comunale dell'ente. In particolare, i consiglieri affermano di non aver ricevuto alcun riscontro agli atti di sindacato ispettivo proposti e di aver ricevuto ripetuti dinieghi alla richiesta di poter riunire il consiglio comunale "in presenza". Ad avviso degli esponenti, la attuale fase dell'evento pandemico consentirebbe la ripresa delle attività del consiglio comunale in modalità ordinaria atteso che, secondo le loro affermazioni, le connessioni internet instabili non garantirebbero "... l'effettiva partecipazione ed identificazione dei consiglieri comunali, rendendo impossibile un dibattito politico ...". Il sindaco, il presidente del consiglio ed il segretario dell'ente, nel riscontrare negativamente la richiesta degli esponenti, hanno richiamato le numerose disposizioni statali e regionali adottate per contenere l'evento pandemico in corso. Il sindaco, in particolare, ha fatto riferimento alle norme previste dal decreto legge n.33/2020, dal DPCM 17 maggio 2020 e dall'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n.21 del 17 maggio 2020 che ribadiscono e confermano, quale misura anticovid, il divieto di riunioni pubbliche o private in ambienti chiusi nell'ambito delle quali non è possibile mantenere la distanza interpersonale minima di un metro.
Al riguardo, come noto, il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni nella legge n.27 del 24 aprile 2020, all'art.73 comma 1, prevede che i consigli comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Dall'esame della normativa statale, si evince che è rimessa alla determinazione del presidente del consiglio l'individuazione dei "criteri di trasparenza e tracciabilità" ed è demandata al segretario comunale, ai sensi dell'art.97 del decreto legislativo n.267/00 la certificazione della regolarità della seduta.
Tali disposizioni sono state precisate ulteriormente con circolare di questo Ministero, Ufficio di Gabinetto, nota numero 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ del 18 marzo 2020, laddove è stato specificato che l'art.73, comma 1, citato "... è volto a consentire, fino alla cessazione dello stato di emergenza in atto, che i consigli comunali, delle province e delle città metropolitane, nonché le giunte comunali possano riunirsi in videoconferenza, ancorché quest'ultima modalità non risulti specificamente disciplinata negli statuti e/o nei relativi regolamenti interni sul funzionamento dei predetti organi. La modalità «da remoto» di convocazione e di svolgimento delle sedute dovrà, tuttavia, garantire il rispetto di alcuni criteri - determinati dal presidente del consiglio dell'organo collegiale, ove previsto, o dal sindaco - volti ad assicurare la certezza del numero dei partecipanti ai fini del conteggio dei quorum c.d. strutturali e funzionali e la pubblicità delle riunioni stesse".
Per corrispondere al quesito proposto, si osserva che, se è vero che il legislatore non ha imposto alcun obbligo ai consigli comunali di riunirsi in modalità da remoto, è altresì vero che è data facoltà ad essi di decidere se riunirsi in tale modalità per tutta la durata della emergenza pandemica. Pertanto, spetta all'autonomia dei consigli stessi decidere in ordine alla opportunità di tornare a riunirsi in presenza prima della cessazione dello stato di emergenza e fermo restando il rispetto del distanziamento sociale previsto dalle normative emergenziali attualmente vigenti.
Premesse le coordinate applicative generali cui fare riferimento circa la problematica segnalata, in ordine agli interventi sostitutivi richiesti, giova richiamare il contenuto della sentenza n.669 del 2020 con la quale il TAR Catania ha osservato come nell'ordinamento della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.24 della legge regionale Sicilia n.44 del 1991, l'Amministrazione preposta alla vigilanza è individuata non già nella Prefettura, come nel sistema tracciato dal decreto legislativo n.267/00, ma nel Dipartimento regionale delle autonomie locali presso l'omonimo Assessorato.