Procedura per la dichiarazione di decadenza di un consigliere comunale ai sensi dell’art.15 della legge n.515/93

Territorio e autonomie locali
18 Giugno 2020
Categoria 
12 Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo
Sintesi/Massima 

La dichiarazione di decadenza del consigliere ai sensi della legge n.515/93 può avvenire con deliberazione antecedente e separata rispetto a quella di surroga, anche nella medesima seduta in cui si intende procedere alla surroga del consigliere decaduto.

Testo 

Un comune ha chiesto un parere in merito alla procedura da seguire per la dichiarazione di decadenza di un consigliere comunale ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 515/93.
Il caso prospettato concerne la decadenza di un consigliere comunale disposta dal Collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi dei commi 7, 8 e 10 del succitato articolo 15, che ha formalmente invitato il sindaco e il presidente del consiglio comunale ad adottare i provvedimenti necessari alla dichiarazione di decadenza dalla carica del consigliere.
E’ stato chiesto a questo Ufficio di esprimere il proprio avviso circa la applicabilità alla fattispecie in questione dell’articolo 69 del T.U.O.E.L. ovvero circa la possibilità per il consiglio comunale di prendere atto della decadenza del consigliere e di procedere, nella medesima seduta, alla surroga.
Al riguardo, si premette che l’articolo 13 della legge n. 96/2012 ha introdotto limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipi alle elezioni comunali di enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. A tali comuni il medesimo articolo ha esteso l’applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge n. 515/1993, come da ultimo modificate dalla legge n. 96/2012, riguardanti, tra l’altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale per la raccolta di fondi destinati alla campagna elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.
In particolare, i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, sia eletti che non eletti, che abbiano designato o meno il mandatario elettorale, sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, punto 3, della legge n. 441/1982, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione del partito di appartenenza. A tale dichiarazione, a norma dell’articolo 7, comma 6, della legge n. 515/93, va allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. I candidati eletti devono trasmettere l’attestazione e l’unito rendiconto al Presidente del Consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti.
Per l’ipotesi dell’inosservanza degli obblighi sopra illustrati, il legislatore ha previsto delle sanzioni. Nel caso che ci occupa, il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello ha accertato le violazioni dei commi 7, 8 e 10 dell’articolo 15 della legge n. 515/93 e applicato le relative sanzioni. A norma del comma 7, “L’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza”. Precisamente, non essendo stata presentata dal consigliere in questione la dichiarazione sopra descritta entro i termini stabiliti dall’articolo 7, ha trovato applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 15, comma 5, della legge n. 515/1993, unitamente alla sanzione della decadenza dalla carica, prevista dal comma 8 del medesimo articolo. Infine, il comma 10 stabilisce che “Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento”. Per espressa previsione dell’articolo 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012, si deve intendere sostituita la “delibera della Camera di appartenenza” con la “delibera del consiglio comunale” nonché sostituito al “Presidente della Camera di appartenenza” il “Presidente del consiglio comunale”.
Orbene, sulla questione prospettata, sebbene non si rinvengano precedenti, è possibile osservare che il disposto di cui al menzionato articolo 15, comma 8, della legge n. 515/1993 collega automaticamente la decadenza dalla carica all’inosservanza da parte dei candidati eletti dell’obbligo di presentazione nei termini della dichiarazione e del relativo rendiconto. La decadenza, dunque, in tal caso, opererebbe ipso jure, non residuando alcuna discrezionalità in capo al consiglio, che non è chiamato a verificare le cause ostative all’assunzione o alla prosecuzione del mandato elettivo, come invece avviene quando delibera sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti per mezzo della procedura prevista dall’articolo 69 del T.U.O.E.L.. Detta procedura garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la preclusione contestata, ciò che sarebbe impossibile nel caso di specie, in quanto esso si fonda su una pronuncia definitiva del Collegio regionale di garanzia elettorale.  Atteso quanto sopra, appare evidente che si è di fronte a una decadenza di diritto, che non dipende dall’espressione di voto del consiglio, il quale dovrà solo prendere atto della decisione del Collegio regionale di garanzia elettorale e dichiarare la decadenza del consigliere colpito dalla sanzione di cui all’articolo 15, commi 7, 8 e 10, della legge n. 515/93. Ciò potrà avvenire con deliberazione antecedente e separata rispetto a quella di surroga, anche nella medesima seduta in cui si intende procedere alla surroga del consigliere decaduto.