Ammissibilità di un’interpellanza presentata da un Gruppo consiliare

Territorio e autonomie locali
10 Luglio 2020
Categoria 
05 Organi dei Comuni e delle Province
Sintesi/Massima 

Le norme regolamentari che rimettono al presidente del consiglio comunale la valutazione in ordine all’eventuale inammissibilità delle interpellanze concretano l’eccezione all’obbligo di risposta nei termini indicati dall’articolo 43, comma 3, del TUOEL.
 

Testo 

Un sindaco, alla luce delle disposizioni del vigente Regolamento sulle adunanze del consiglio comunale, ha ritenuto di non accogliere una interpellanza presentata da un gruppo consiliare, avente ad oggetto indiscrezioni giornalistiche su un consigliere dimissionario, riguardanti questioni giudiziarie a suo carico. Il sindaco in questione si è poi rivolto a questo Ministero per conoscerne l’orientamento in merito alla corretta interpretazione delle norme e dei regolamenti da applicare in tale circostanza.
Al riguardo, si osserva che l’articolo 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dedicato alla disciplina dei “Diritti dei consiglieri”, al comma 3 dispone testualmente: “Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare”. Dunque, lo statuto ed il regolamento stabiliscono a chi debbano essere presentate le istanze di sindacato ispettivo, al cui novero si riconducono le interrogazioni e le interpellanze, e le modalità con cui deve essere data risposta, ad esempio direttamente in consiglio comunale oppure mediante risposta scritta.
Nel caso che ci occupa, il Regolamento per le adunanze del consiglio comunale, all’articolo 62, primo e secondo comma, stabilisce che “L’interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta municipale per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente o indirettamente il Comune. Le interpellanze devono essere presentate normalmente per iscritto e sono poste all’ordine del giorno della prima seduta consiliare”. Inoltre, l’articolo 65 del succitato regolamento, nel disciplinare lo svolgimento delle interpellanze, prevede al comma 7 che “Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti non interessanti l’Amministrazione comunale”. Tali disposizioni regolamentari stabiliscono le coordinate entro le quali va definito il contenuto conoscitivo delle interpellanze che, secondo la giurisprudenza, costituiscono uno strumento “a valenza di mera conoscenza”, diversamente dalle mozioni, che hanno un contenuto non specificato, in quanto finalizzate alla “introduzione ad un dibattito che si conclude con un voto, che è ragione ed effetto proprio della mozione” (T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce – I Sez., sentenza n. 1022/2004).
Questo ministero si è già in passato espresso nel senso della impossibilità per l’ente di esimersi, “in assenza di disposizioni limitative”, dal fornire risposta alle interpellanze nei tempi previsti, seppure considerando che il termine di 30 giorni stabilito dalla legge non è perentorio (parere del 16 giugno 2015; parere del 17 febbraio 2017). Le succitate norme di regolamento che individuano i due macroargomenti potenzialmente oggetto delle interpellanze (1. I motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari; 2. Se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente o indirettamente il Comune) e che rimettono al presidente del consiglio comunale la valutazione in ordine all’eventuale inammissibilità delle stesse, concretano l’eccezione all’obbligo di risposta nei termini indicati dall’articolo 43, comma 3, del TUOEL. La risposta all’interpellanza, infatti, sarà resa nei limiti e secondo le modalità indicate nel Regolamento per le adunanze del consiglio comunale.
Considerato che il regolamento in questione stabilisce che le interpellanze, presentate per iscritto, vengono poste all’ordine del giorno della prima seduta consiliare, e che viene attribuito al presidente del consiglio comunale il compito di prenderle o meno in considerazione, è da ritenersi rimessa alla valutazione di quest’ultimo il corretto inquadramento della fattispecie, salvaguardando, da un lato, le prerogative dei consiglieri comunali, e, dall’altro, le norme che disciplinano l’esercizio delle stesse. Va peraltro ricordato che a norma dell’articolo 39, primo comma, del TUOEL, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti lo statuto “può” prevedere la figura del presidente del consiglio, che quindi in tali enti non è necessaria. Ciò significa che nel caso del comune che ci riguarda, la cui popolazione è inferiore alla soglia di abitanti suindicata, sarà indispensabile verificare la sussistenza o meno della previsione statutaria in questione, onde comprendere se il sindaco sia competente in materia, ai sensi dell’articolo 65, comma 7, del Regolamento per le adunanze del consiglio comunale.