Consigliere comunale. Accesso agli atti

Territorio e autonomie locali
26 Giugno 2020
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Sent.n.599/2019 T.A.R. Basilicata: "l'avviso che l'accesso da remoto vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso - tra le quali la necessità di richiesta specifica" (v. anche C.d.S. sent.n.3486/2018).

Testo 

Un consigliere comunale ha segnalato che la responsabile del servizio finanziario dell'ente avrebbe omesso (dilazionando i tempi previsti) il rilascio degli atti richiesti nell'esercizio del diritto di accesso previsto, tra l'altro, dall'art.43 del T.O.U.E.L..Al riguardo, come noto, l'esercizio del diritto di accesso, esercitabile dai consiglieri comunali ai sensi dell'art.43, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, è definito dal Consiglio di Stato (sentenza n.4471/05) "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", finalizzato al controllo politico-amministrativo sull'ente, nell'interesse della collettività (cfr. C.d.S.-V, 5/09/2014, n.4525, cit. da Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi del 29 novembre 2018); si tratta, all'evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art.10 T.U.Enti locali) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n.241 del 1990 (cfr. parere della Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi del 28 ottobre 2014 e il richiamato del 29 novembre 2018). Mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (cfr. T.A.R. Basilicata - sez.I, 3 agosto 2017, n.564, richiamata anche da T.A.R. Sicilia – Catania n.926 del 4 maggio 2020). Il diritto ad ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere, a cui è ostensibile anche documentazione che per ragioni di riservatezza non sarebbe ordinariamente ostensibile ad altri richiedenti, è vincolato al segreto d'ufficio nei casi espressamente previsti (T.A.R. Lombardia – Milano, sent. n.2363 del 23.09.2014 e citato C.d.S. - Sez. V, 5 settembre 2014, n.4525). Limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (cfr. Cons.Stato - sez.V, 5 settembre 2014, n.4525; T.A.R. Toscana - sez.I, 28 gennaio 2019, n.133). Nel caso di specie, si osserva che lo statuto comunale, all'art.12, comma 5, prevede che "per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere, senza particolari formalità, dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato". Il regolamento di consiglio comunale all'articolo 24 ribadisce il diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento e il diritto di visionare e chiedere copie degli atti amministrativi secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Anche il regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico semplice, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del comune contiene, infatti, una disposizione (art.35) che disciplina in dettaglio le modalità di accesso dei consiglieri. In particolare, è previsto che la richiesta non può essere indeterminata, ma deve consentire una sia pur minima identificazione dei documenti; il consigliere non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante e il diritto di accesso è esteso anche alla documentazione relativa agli accertamenti tributari, nonché all'elenco dei contribuenti cui è stato accordato uno sgravio totale o parziale in merito ai suddetti accertamenti. La stessa norma, altresì, disciplina l'evasione delle richieste, prevedendo, tra l'altro che in caso di richieste consistenti, gli uffici concorderanno con il consigliere tempi e modalità per l'esame dei documenti e per il rilascio di copie. Ciò premesso, non può non rilevarsi che con nota del 28.02.2020 la funzionaria responsabile dei servizi di ragioneria ed entrate, rappresentava al consigliere comunale interessato che aveva facoltà di utilizzare le chiavi di accesso alla piattaforma del comune ove poter visionare in autonomia qualsiasi atto dell'ente, compresi gli allegati, ad eccezione di quelli non reperibili in formato digitale per i quali si riservava il rilascio eventualmente in modo graduato secondo le concrete possibilità organizzative dell'ufficio. Il consigliere interessato, con nota del successivo 3 marzo 2020, comunicando proprie difficoltà tecniche all'utilizzo di tale strumento ha, comunque, fatto presente che per la maggioranza delle richieste la documentazione non sarebbe stata reperibile sulla predetta piattaforma. In merito, si sottolinea che l'accesso del consigliere non può essere limitato agli atti reperibili esclusivamente tramite la pagina "Amministrazione Trasparente" di cui all'art.9 del d.lgs. 14 marzo 2013. Sebbene in ordine al rilascio di chiavi di accesso si riscontrano recenti orientamenti giurisprudenziali più restrittivi (in particolare, la già citata sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania n.926 del 4 maggio 2020 secondo la quale tale forma di accesso "diretto" si risolverebbe in un monitoraggio assoluto e permanente sull'attività degli uffici, tale da violare la ratio dell'istituto, che, così declinato, eccederebbe strutturalmente la sua funzione conoscitiva), tale sistema, con gli opportuni accorgimenti, non può non ritenersi utile. Anche sulla base della sentenza n.599/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata al consigliere, infatti, "va riconosciuto il diritto ad accedere da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell'ente, con corrispondente obbligo per il comune di approntare le necessarie modalità organizzative, sia pure con alcune necessarie limitazioni. In particolare, al fine di evitare ogni accesso indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati", il TAR ha manifestato "l'avviso che l'accesso da remoto vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso - tra le quali la necessità di richiesta specifica" (v. anche sent. del C.d.S. n.3486 dell'8.06.2018).Quelle sopra delineate rappresentano le coordinate normative ed interpretative di cui occorre tenere conto nel valutare la questione segnalata, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.