Richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri

Territorio e autonomie locali
7 Luglio 2020
Categoria 
05.02.07 Richiesta convocazione Consiglio da parte di un quinto
Sintesi/Massima 

Il diritto ex art.39, c.2, dlgs n.267/2000 " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni".

Testo 

È stato chiesto un parere in merito alla sussistenza dell'obbligo di convocazione del consiglio comunale, come richiesto da un quinto dei consiglieri comunali, e quindi dell'eventuale potere sostitutivo del prefetto ai sensi dell'art.39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00. In particolare, la richiesta, non accolta dal presidente del consiglio, in quanto il tema – secondo il sindaco – era stato trattato dettagliatamente in una precedente seduta, riguarda "l'approfondimento di temi legati all'emergenza Covid". Il sindaco, inoltre, avrebbe comunicato che l'argomento, avente natura di interrogazione, era già stato discusso in sede di conferenza dei capigruppo e che comunque il tema, posto in termini generici, non avrebbe le prescritte indicazioni di urgenza richieste dal regolamento. Al riguardo, si osserva che il richiamato art.39, comma 2, prescrive che il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In merito, va rilevato che il diritto ex art.39, comma 2, citato," ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni" (T.A.R. Puglia, Sez.I, 25 luglio 2001, n.4278). L'orientamento che vede riconosciuto e definito "... il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo" come 'diritto' dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (sentenza T.A.R. Puglia, Lecce-Sez.I, del 4 febbraio 2004, n.124). La questione sulla sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea si è orientata nel senso che al presidente del consiglio spetti solo la verifica formale della richiesta del prescritto numero di consiglieri, non potendo comunque valutare l'oggetto. La giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, "al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno" (T.A.R. Piemonte, n.268/1996; T.A.R. Sardegna, n.718/2003). Si soggiunge che il T.A.R. Sardegna, con la citata sentenza n.718 del 2003, ha respinto un ricorso avverso un provvedimento prefettizio ex art.39, comma 5, del citato decreto legislativo n.267/2000 in quanto, ad avviso del giudice amministrativo, il prefetto non poteva esimersi dal convocare d'autorità il consiglio comunale, "essendosi verificata l'ipotesi di cui all'art.39 del T.U.O.E.L. n.267/00". Inoltre, si è sostenuto che appartiene ai poteri sovrani dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva) (T.A.R. Puglia, Lecce-Sez.I, 25 luglio 2001, n.4278 e sempre T.A.R. Puglia, Lecce-Sez.I, 4 febbraio 2004, n.124). Nel caso di specie, lo statuto comunale, all'art.24 demanda al regolamento del consiglio comunale la definizione delle modalità di convocazione del consiglio comunale. L'articolo 31, comma 3, del regolamento stabilisce che il consiglio comunale può essere convocato su richiesta del sindaco o, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri comunali assegnati con l'inserimento all'ordine del giorno dell'argomento richiesto ed i motivi di urgenza e improcrastinabilità che giustificano la seduta consiliare straordinaria. Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che la previsione regolamentare che richiede "i motivi di urgenza e di improcrastinabilità" è limitativa del diritto già riconosciuto ai consiglieri dall'articolo 39, comma 2, e dall'art.43, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 (e che dunque godono di una autonoma applicazione) e, ad avviso di questa Direzione Centrale non può essere invocata dal sindaco e dal presidente del consiglio per denegare lo svolgimento della richiesta riunione. Peraltro, anche il regolamento consiliare sembra non contenere disposizioni che vietino di richiedere convocazioni del consiglio comunale con ordini del giorno che contengano argomenti già trattati in precedenza e, in ogni caso, non potrebbe escludersi la necessità di ulteriormente approfondire questioni che si presumano già definite. Inoltre, l'aver affrontato le questioni già in conferenza dei capigruppo, non esime l'ente a portare la discussione nell'ambito consiliare qualora non sia assolutamente esclusa la competenza del consiglio comunale. Sulla base di tali argomentazioni, si ritiene, pertanto, che il prefetto sia tenuto all'applicazione della normativa prevista dall'art.39, comma 5, del decreto legislativo n.267/00, invitando, previamente, il presidente del consiglio a voler provvedere alla convocazione del richiesto consiglio comunale.