Sostituzione revisore dimissionario prima dello spirare del termine di preavviso

Finanza locale
11 Giugno 2020
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

L'ente può procedere alla nomina del nuovo revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine di 45 giorni previsto per la prorogatio dell’incarico e come preavviso delle dimissioni.

Testo 

Un Ente ha sottoposto all’attenzione dell’Ufficio, la possibilità di procedere alla sostituzione del revisore dimissionario, in relazione all’avvenuta procedura di estrazione a sorte per il rinnovo del revisore dei conti e, la possibilità di considerare la prorogatio come momento indefettibile per la decorrenza delle dimissioni volontarie. Come è noto, l’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, a norma dell’articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dura in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. Al fine di consentire il rinnovo dell'organo di revisione entro il termine di scadenza dell'incarico, l'articolo 5, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno n.23 del 2012, ha previsto che gli enti locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno due mesi prima della scadenza stessa per permettere alla Prefettura di procedere all'estrazione per tempo. Ciò premesso, questo Ufficio ritiene che le disposizioni normative sopra menzionate non siano tra loro contrastanti, infatti la prorogatio è un istituto che può essere considerato a favore degli organi amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non è un obbligo né occorre attendere il decorso effettivo dello stesso prima di procedere alla sostituzione dell’organo di revisione che, nel caso di specie, ha rassegnato le dimissioni poco prima la scadenza del mandato. Pertanto, si ritiene che codesto ente ha correttamente proceduto alla richiesta alla Prefettura competente al sorteggio, in considerazione della prossima sostituzione dell’organo di revisione e che il sorteggio effettuato sia valido.