Quorum deliberativo - Calcolo maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

Territorio e autonomie locali
10 Luglio 2020
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

La giurisprudenza ritiene che, per il calcolo della maggioranza assoluta nei collegi formati da un numero dispari di membri, la "metà più uno" sia data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un'unità (C.d.S. n.8823/2007, TAR Calabria n.709/2013, TAR Liguria n.239/2014, TAR Campania n.135/2017).

Testo 

È stato formulato un quesito in ordine alla interpretazione della locale normativa statutaria e regolamentare in materia di quorum deliberativo necessario al fine dell'approvazione delle modifiche ai regolamenti comunali. In particolare, è stato chiesto il parere sull'interpretazione della disposizione recata dall'art.10, comma 7, dello statuto comunale, laddove è previsto che "Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale. I regolamenti comunali sono approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune". Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regolamento del consiglio è previsto che le modifiche allo stesso regolamento sono approvate "dal consiglio comunale, con maggioranza assoluta dei componenti". L'articolo 1 bis del regolamento prevede, altresì, una procedura deputata a dirimere le problematiche applicative della stessa fonte normativa riferendo la relativa competenza al presidente dell'assemblea, che decide sentito il parere del segretario generale. Come noto, l'art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento del consiglio comunale, fonte normativa da approvarsi a maggioranza assoluta e nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli e la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco ...". Al riguardo, si segnalano i principali orientamenti giurisprudenziali: T.A.R. Puglia sent.1301/2004 stabilendo che il citato art.38 "pur demandando all'autonomia organizzativa dell'ente locale le scelte in punto di rafforzamento della stabilità (quorum strutturale) stabilisce uniformemente, a garanzia degli equilibri politici interni alla compagine politica ed a salvaguardia del principio di rappresentatività democratica, la necessità di un numero minimo di componenti per la validità della seduta, fissandolo in un terzo dei consiglieri assegnati con esclusione del sindaco di guisa da non sacrificare oltremodo l'autosufficienza della maggioranza"; T.A.R. Lazio, sez.II-ter, con sentenza n.497/2011 pur confermando che il sindaco fa parte a pieno titolo del consesso, nel caso particolare lo ha escluso dal conteggio alla luce dell'esplicito testuale riferimento numerico contenuto nel regolamento. Il T.A.R. Lombardia, con la sentenza n.1604/2011, rinvenendo nell'art.38 del decreto legislativo n.267/00 la fonte abilitata ad equiparare o a distinguere il sindaco dal consigliere, ai fini dell'osservanza del quorum, aveva stabilito, invece, che tale precetto vige non in relazione al solo numero legale minimo imposto alla fonte regolamentare ai fini della validità delle delibere, ma ogni qual volta si tratti di determinare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, come indicato dalla fonte locale. Il predetto T.A.R. specificava che non vi è alcuna ragione logica per confinare l'efficacia di tale previsione statale ai soli criteri di calcolo del quorum invalicabile di un terzo, anziché alla individuazione del quorum tout court, atteso che essa esprime una scelta normativa primaria in ordine ad un profilo attinente alla forma di governo locale, che non muta affatto di qualità e di intensità, a seconda della variabile soglia numerica che sia stata fissata di volta in volta e delle circostanze contingibili del caso. Tuttavia, lo stesso T.A.R. Lombardia, con ordinanza n.130 del 29.01.2015, ha ritenuto "di dovere rimeditare l'orientamento in precedenza espresso dalla Sezione con la sentenza n.1604/2011, in quanto l'art.38 del d.lgs. n.267/1990 prevede un contenuto minimo obbligatorio del regolamento comunale sul funzionamento dell'organo consiliare, stabilendo, per la validità delle sedute, che debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco, ma non imponendo, neppure implicitamente, il mancato computo del sindaco anche per le diverse, e più gravose, ipotesi di quorum costitutivo previste dalla normativa locale". Pertanto, anche alla luce della sostanziale acquisita uniformità della giurisprudenza, si ritiene di non discostarsi dal proprio orientamento già espresso in molteplici occasioni, secondo il quale, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco o il presidente della provincia nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula "senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia". Tale espressione è contenuta, in particolare, nell'art.38, comma 2, del T.U.O.E.L. citato ed è valida solo per la invalicabilità della soglia di un terzo. Mancando tra le disposizioni interne all'ente l'esclusione esplicita del sindaco, si ritiene, dunque, che lo stesso debba essere incluso nel computo. Riguardo all'individuazione del quorum deliberativo oggetto della richiesta di parere, la giurisprudenza ritiene che, ai fini del calcolo della maggioranza assoluta nei collegi formati da un numero dispari di membri, la "metà più uno" sia data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un'unità. (Consiglio di Stato n.8823 del 22.10.2007, T.A.R. Calabria n.709 del 18.12.2013, T.A.R. Liguria n.239 del 9.07.2014, T.A.R. Campania n.135 del 2017). Applicando tale principio e prendendo a base di calcolo i 25 consiglieri compreso il sindaco, il quorum deliberativo per l'approvazione dei regolamenti comunali per i quali è prevista la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio è costituito da 13 consiglieri.