Composizione e regolarità della commissione comunale per la sicurezza urbana

Territorio e autonomie locali
14 Luglio 2020
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Istituzione della "Commissione comunale per la sicurezza urbana" - La formulazione della norma regolamentare riferita alla composizione di tale commissione non appare coerente con la disciplina dettata dal legislatore sull'indefettibilità dello status di consigliere comunale in capo ai componenti delle commissioni consiliari ex art.38, c.6, d.lgs. n.267/00.

Testo 

Un consiglio comunale ha istituito la commissione comunale per la sicurezza urbana. Tale commissione, secondo quanto osservato da alcuni consiglieri di minoranza, presenterebbe, consideratane la specifica disciplina regolamentare, profili di illegittimità tali da porsi in contrasto con le previsioni legislative in ordine alle commissioni consiliari comunali, tanto per la composizione che per le funzioni dell'organo in parola. Il sindaco, interpellato dalla competente Prefettura, ha rappresentato che il consiglio comunale ha respinto una mozione concernente la asserita illegittimità della commissione per la sicurezza urbana. Dall'esame dell'articolo 2 del regolamento della citata commissione comunale, si evince che la stessa ha funzioni consultive e propositive per gli atti di competenza del sindaco, del comandante della polizia locale, della giunta e del consiglio nelle materie attinenti alla sicurezza urbana. In base all'articolo 3 della medesima fonte regolamentare, la commissione è composta dal sindaco, dal responsabile dell'unità della polizia locale, da quattro consiglieri, di cui due in rappresentanza della maggioranza e due della minoranza, e da un membro tecnico esterno, nominato con atto di giunta, in possesso di specifiche competenze ed esperienza nei vari ambiti di intervento della commissione. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento, la commissione è presieduta e convocata dal sindaco. Ciò premesso, si rappresenta che il regolamento del consiglio comunale prevede all'articolo 16 le commissioni consiliari permanenti, le commissioni consiliari speciali, una commissione di garanzia e controllo ed eventuali commissioni di indagine a carattere temporaneo. L'articolo 17 dello stesso regolamento del consiglio comunale prevede che, nel novero delle commissioni consiliari permanenti, la I^ commissione consiliare permanente abbia tra le sue competenze la "sicurezza". Ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 19 del medesimo regolamento del consiglio comunale è precisato che le commissioni consiliari permanenti sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, sono composte da sette membri e svolgono funzioni di approfondimento preventivo delle deliberazioni sottoposte all'approvazione del consiglio. Tali commissioni sono definite dallo stesso regolamento quali articolazioni del consiglio comunale, sono composte con criterio proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi presenti in consiglio ed eleggono un loro presidente. Ciò posto, dall'esame della normativa sopra citata, emerge l'atipicità della commissione comunale per la sicurezza urbana a fronte delle fattispecie delle commissioni consiliari normate dal regolamento del consiglio comunale, atteso che l'istituito organismo non è riconducibile alla tipologia delle commissioni consiliari e, tuttavia, irritualmente prevede nella composizione anche la presenza di consiglieri comunali, determinando, ad avviso della scrivente, una non consentita commistione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di amministrazione attiva e di gestione. Come noto, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consiliari, istituite dal consiglio "nel proprio seno". Una volta istituite, le suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale. Questo significa che le forze politiche presenti in consiglio debbono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni. Conseguentemente, si ritiene che la formulazione della norma regolamentare riferita alla composizione della commissione in parola non appare coerente con la disciplina dettata dal legislatore circa la indefettibilità dello status di consigliere comunale in capo ai componenti delle commissioni consiliari ex articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00. La norma statale citata, infatti, nel prevedere che "il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale", non contempla la possibilità che i soggetti estranei al consiglio possano farne parte a titolo di veri e propri componenti. In ordine al rispetto del criterio di rappresentanza proporzionale per la composizione delle commissioni consiliari, giova tener conto del parere n.771 del 2018 reso dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, nell'adunanza del 7 marzo 2018 a seguito del quale è stato accolto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un regolamento comunale per mancato rispetto del criterio proporzionale previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n.267/2000. Nel contempo, si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, all'art.117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "... organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane", mentre all'ente locale è riconosciuta un'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n.267/00. In particolare, in materia di sicurezza pubblica, oltre alle attribuzioni di cui all'art.54 del decreto legislativo n.267/00, riconducibili all'espressione della potestà legislativa statale di cui all'art.117, lettera h), della Costituzione, la legge n.121/81, all'articolo 20, assegna ai sindaci dei comuni interessati la titolarità della partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quando devono trattarsi questioni riferibili al rispettivo ambito territoriale. Nessuna di queste norme appare consentire l'istituzione di particolari commissioni a supporto dell'operato del sindaco, tant'è che l'istituzione della commissione in oggetto che vede la presidenza del sindaco e la partecipazione di soggetti esterni al consiglio comunale, sembra esorbitare dal perimetro consentito alla autonomia normativa dell'ente. Tanto più, come detto, che l'articolo 17 del regolamento del consiglio comunale ha previsto, tra le commissioni consiliari permanenti, una specifica commissione consiliare in materia di sicurezza e che l'art.96 del decreto legislativo n.267/00 tende alla riduzione degli organismi collegiali. In relazione al disposto del citato art.96, si osserva infatti che, al di fuori del novero delle commissioni consiliari in senso stretto aventi finalità di indirizzo e programmazione a supporto del consiglio comunale, l'ente locale si caratterizza per la presenza di eventuali ulteriori commissioni cosiddette comunali, quali organismi collegiali indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, tra cui si ricordano, tra le altre, la commissione edilizia comunale (cfr. le disposizioni in materia avvicendatesi, tra cui art.220, R.D. 27 luglio 1934, n.1265; art.33, lett. 1, L. 17 agosto 1942, n.1150 ed ancora, L. 5 agosto 1978, n.457). La commissione elettorale comunale, la commissione comunale per i pubblici spettacoli, tutte svolgenti compiti di natura eminentemente tecnico-consultiva e disciplinate principalmente da fonti di natura primaria, pertanto non riconducibili stricto sensu alla disciplina specifica contenuta nel regolamento del consiglio comunale o nelle norme statutarie sulle commissioni consiliari, a cui pare invece appartenere la commissione in esame, ma con caratteri di illegittimità nella composizione. Si rammenta infatti, in via generale, che nei comuni sono operanti varie tipologie di commissioni: obbligatorie (previste per legge come, ad esempio, la commissione elettorale comunale) o facoltative (come, tipicamente, le cd. commissioni consiliari permanenti ex art.38 del T.U.E.L. cit.); in entrambi i casi, la rispettiva composizione e funzionamento si riconducono perlopiù alla fonte normativa che le istituisce e, quindi, alle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero degli statuti locali. E', pertanto, a tali previsioni che occorre fare riferimento per dirimere le questioni quale quella in esame. Tanto premesso, si rappresenta che il vigente ordinamento, come noto, non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione. Gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati, pertanto, possono essere fatti valere nelle sedi competenti, facendo ricorso ai rimedi approntati dal vigente ordinamento.