La cessione del territorio comporta anche la cessione della popolazione della frazione al nuovo comune.
È stato posto un quesito sull'applicazione dell'art.6 della legge n.328/2000 che stabilisce: "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica". In particolare, è stato segnalato che la persona interessata, al momento dell'avvio della prestazione assistenziale, era residente nella frazione di un comune. La frazione è stata aggregata ad un altro comune con un DPR che rinviava ad un decreto prefettizio la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e delle passività. Considerato che, come riferito, il decreto prefettizio non risulta reperibile, è stato chiesto se la variazione territoriale abbia comportato la cessione di tutti i rapporti attivi e passivi, e, conseguentemente, a quale dei due comuni competa l'onere di sostenere le spese assistenziali in favore della persona già residente nella frazione. Al riguardo, considerato che la cessione del territorio comporta anche la cessione della popolazione della frazione al nuovo comune, in mancanza di altre disposizioni certe, si ritiene che quest'ultimo ente debba subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi che attengono al territorio ed ai cittadini residenti. Ciò in analogia anche a quanto avviene con l'incorporazione dove l'ente incorporante succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato (art.1, comma 130, della legge n.56 del 7 aprile 2014).