Elezione Presidente del consiglio comunale. La disciplina del numero legale per la validità delle adunanze (c.d. “quorum strutturale”) e delle votazioni (c.d. “quorum funzionale o deliberativo”) è stata delegificata. Come noto, ai sensi dell’art. 38 , comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, “ il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento …”. Le fonti di autonomia locale, con riferimento al ballottaggio, dovrebbero essere interpretate in coerenza con la ratio che, normalmente, ispira il sistema di ballottaggio; vale a dire considerando eletto quello tra i candidati che abbia ottenuto il più alto numero dei votanti a prescindere dal numero dei votanti.