Nomina assessore e deleghe sindacali conferite a consiglieri comunali

Territorio e autonomie locali
7 Marzo 2016
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Quote di genere nella composizione della giunta. L’annullamento straordinario ex articolo 138 del decreto legislativo n. 267/000 trova la sua ragione d’essere nell’obbligo di assicurare il mantenimento dell’omogeneità di indirizzo politico e amministrativo nel quadro di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all’articolo 5 della Costituzione. Non appaiono sussistere i citati presupposti per l’applicazione dell’istituto in parola con riferimento alla mancata attuazione della vigente normativa in materia di parità di genere nella composizione della Giunta.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stata trasmessa la richiesta di annullamento straordinario ex articolo 138 del decreto legislativo n. 267/00 avanzata dai consiglieri di minoranza del Comune di .avverso il decreto n.. con il quale il sindaco ha nominato un nuovo assessore senza l'osservanza della normativa relativa alle quote di genere ed avverso il decreto n.. di attribuzione di deleghe a due consiglieri comunali che concorrerebbero al governo del Comune. Al riguardo, si osserva che gli esponenti lamentano in particolare, in occasione dell'avvicendamento operato dal sindaco in data 20 novembre u.s., con la revoca di un assessore di sesso maschile e la nomina di un nuovo assessore di sesso maschile, la mancata applicazione dell'art. 1, comma 137, della legge n. 56/14 il quale prevede che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. L'unico rappresentante di sesso femminile presente in consiglio, riveste la funzione di vice sindaco, talché, come riferito da codesta Prefettura, il rispetto della percentuale in parola potrebbe essere realizzato solo procedendo alla nomina di un assessore esterno, così come peraltro è consentito dall'articolo 24 dello statuto comunale. Dalla documentazione pervenuta, tuttavia, non pare che l'organo di vertice abbia proceduto ad esperire il tentativo di reperire all'esterno assessori di sesso femminile di propria fiducia. Ciò posto, si osserva che il Consiglio di Stato, con decisione della sez. V, n. 4626 del 5/10/2015 (e dunque, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 1, comma 137 della legge n. 56/14) ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza di quest'ultima disposizione trovano in essa 'un ineludibile parametro di legittimità' e, pertanto, un'interpretazione che riferisca l'applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all'indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa. Con riferimento alla adeguatezza dell'istruttoria eventualmente effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n. 1 del 2015 con la quale il T.A.R. Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l'annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l'atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di '. idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell'ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.'. (cfr. T.A.R. Calabria, sentenze nn. 2, 3 e 4 del 2015). La sentenza del TAR Calabria sopra indicata è stata confermata dal Consiglio di Stato il quale con sentenza del 3 febbraio 2016 n. 406, fermo restando che l'esigenza del 'continuato, ordinato e corretto svolgimento delle funzioni politico-amministrativo costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico', ha ritenuto che l'impossibilità di assicurare la presenza dei due generi in giunta deve essere adeguatamente provata previa una accurata e approfondita istruttoria che deve emergere da una adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina. Tanto premesso, si osserva che ogni valutazione nel merito di quanto delineato è rimessa all'autonoma valutazione dell'ente che deve trovare adeguata soluzione alle problematiche applicative tenendo conto, altresì, dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Riguardo alle deleghe ai consiglieri, si rappresenta che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Occorre, tuttavia, considerare che, quale criterio generale, il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto. Atteso che il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando ".alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco . e dei singoli assessori" (art. 42, comma 3, del T.U.O.E.L.) ne scaturisce l'esigenza di evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo. Tale criterio generale può ritenersi derogabile solo in taluni casi previsti dalla legge, quale quello previsto dall'art. 31 del citato testo unico, che consente al sindaco di trasferire proprie attribuzioni ad altro organo in caso di partecipazione alle assemblee consortili, composte "dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di un suo delegato". Pertanto, la normativa statutaria dell'ente locale, nel disciplinare la materia de qua, potrà prevedere disposizioni compatibili con i suesposti principi recati dalla legge dello Stato, considerato che lo stesso statuto può integrare le norme di legge che stabiliscono il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell'ente, ma non può derogarle. Con riferimento al caso specifico, si osserva che, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma dello statuto dell'ente locale in oggetto, è previsto che 'Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione'. Dal decreto adottato dal sindaco si evince che 'la delega non permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici', ed altresì, che 'i consiglieri delegati partecipano alle riunioni della giunta comunale e delle Commissioni consiliari, se invitati, e alla conseguente discussione su temi attinenti all'incarico ricevuto'. In proposito, va osservato che il T.A.R. Toscana, con decisione n. 1284/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare '.l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato.'. Si aggiunge, altresì, che il Consiglio di Stato, con parere n. 4883/11 reso in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l'atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava '.una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse'. Va, tuttavia, considerato, come per la fattispecie relativa alle quote di genere nella composizione della giunta, che il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo sulla legittimità degli atti degli enti locali da parte di questa Amministrazione e, anche in questo caso, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati, potranno essere fatti valere solo nelle competenti sedi amministrative ovvero giurisdizionali. Riguardo alla richiesta ex articolo 138 del decreto legislativo n. 267/00, occorre considerare che l'annullamento governativo previsto dalla stessa norma trova la sua ragione d'essere nell'obbligo di assicurare il mantenimento dell'omogeneità di indirizzo politico e amministrativo nel quadro di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all'articolo 5 della Costituzione. Alla luce di quanto riferito, non appaiono sussistere le citate condizioni per l'applicazione alle fattispecie prospettate dell'istituto dell'annullamento straordinario ai sensi dell' articolo 138 che, non si può fondare, invece, sulla semplice constatazione della eventuale mera illegittimità degli atti.