Validità dei pareri. Revisore sospeso dal registro dei revisori legali

Finanza locale
29 Gennaio 2016
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Sono validi la nomina e i pareri rilasciati da un revisore che sia stato sospeso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ma sia rimasto iscritto nel Registro dei revisori legali.

Testo 

Un comune ha chiesto, in merito alla problematica sorta a carico del proprio revisore che è stato sospeso in via cautelare dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, se la nomina del proprio revisore sia valida e se permanga la validità dei pareri rilasciati dallo stesso. Al riguardo si osserva che l'articolo 161 comma 251, del decreto legge 13 agosto 2011 n.138 convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, stabilisce che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. II revisore del comune in questione è inserito nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali in quanto iscritto sia al Registro dei revisori legali sia all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Dalle verifiche effettuate a seguito della segnalazione in esame l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma ha comunicato la sospensione cautelare disposta nei confronti del nominativo in questione. Lo stesso, tuttavia, risulta regolarmente iscritto al Registro dei revisori legali. Si osserva che il Regolamento, approvato con decreto del Ministro n.23 del 2012, all'articolo 8, comma 6, prevede che il venir meno dell'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel Registro revisori legali comporta la cancellazione dall'elenco. Pertanto, stante la permanenza della regolare iscrizione del nominativo in questione al Registro dei revisori legali e fatti salvi eventuali successivi provvedimenti sanzionatori da parte del predetto Registro, si ritiene che permanga il presupposto per l'espletamento dell'incarico.