Divieto svolgimento incarico per più di due volte

Finanza locale
15 Febbraio 2016
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

La rieleggibilità dei revisori per una sola volta, prevista dall'articolo 235 del testo unico 267 del 2000, si intende riferita alla possibilità per un revisore, comunque scelto mediante estrazione dall'elenco, di espletare presso lo stesso ente non più di due incarichi

Testo 

Una Prefettura, nel rappresentare che un comune ha trasmesso per conoscenza la delibera consiliare con la quale si è proceduto al rinnovo dello stesso Revisore dei conti in scadenza, ha chiesto le valutazioni di questa Amministrazione circa la possibilità del rinnovo dell'incarico.
Al riguardo, si precisa quanto segue.
Come è noto, l'articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011, ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un apposito elenco.
Detta disposizione, pur senza apportare espresse modifiche alle previsioni di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ha innovato sostanzialmente le modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, i quali, a decorrere dalla data di effettivo avvio del nuovo sistema di scelta dei revisori, avvenuto in data 10 dicembre 2012, ferma restando la nomina con delibera del consiglio dell'ente, vengono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco.
A decorrere da tale data, pertanto, ferma restando la nomina dei revisori con deliberazione del consiglio dell'ente e la vigenza degli altri istituti non modificati dalle richiamate disposizioni, i revisori sono scelti con le modalità previste dal citato regolamento.
Da tale data resta, quindi, preclusa la possibilità di rieleggere gli stessi revisori per un secondo incarico, consentita in vigenza delle previgenti modalità di scelta e in forza dell'articolo 235, comma 1, del testo unico n.267 del 2000.
Risulta evidente che, essendo la scelta dei revisori da nominare demandata all'estrazione casuale dall'apposito elenco, non possa più procedersi alla nomina dei medesimi revisori in scadenza, che si concretizzerebbe nella scelta dei nominativi da nominare, in palese contrasto, quindi, con le nuove modalità di scelta previste dal citato articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011.
Si ritiene che la rieleggibilità dei revisori per una sola volta, prevista dall'articolo 235 del testo unico n.267 del 2000, debba intendersi riferita, in vigenza delle nuove modalità di scelta, alla possibilità per un revisore, comunque scelto mediante estrazione dall'elenco, di espletare presso lo stesso ente non più di due incarichi.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che l'ente locale non possa in alcun modo rieleggere il proprio organo di revisione in scadenza, ma debba procedere al rinnovo dello stesso con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno n.23 del 2012.