Diritto di parola durante il Consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
19 Febbraio 2016
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

La disposizione regolamentare che assegna al sindaco-presidente del consiglio la facoltà di negare il diritto di parola ad un consigliere, qualora sullo stesso argomento si sia pronunciato il proprio capogruppo, non è legittima perché l’articolo 43 del decreto legislativo n. 267/00, riconoscendo il diritto di iniziativa dei consiglieri su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, non limita la facoltà in parola alla sola presentazione delle proposte, ma intende, invece, garantire ad ogni singolo eletto il diritto di esprimere la propria personale posizione nell’ambito del consiglio, diritto non surrogabile da manifestazioni di volontà collettive imposte dal regolamento.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale, in relazione all'esposto dei consiglieri di minoranza del Comune di ., già inoltrato dagli interessati al Difensore civico della regione., è stato chiesto il parere in ordine alla legittimità della disposizione regolamentare che assegna al sindaco-presidente del consiglio la facoltà di negare il diritto di parola ad un consigliere, qualora sullo stesso argomento si sia pronunciato il proprio capogruppo. Al riguardo, si rappresenta in via preliminare, che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni del decreto legislativo n. 267/00 che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo. In particolare, l'art. 38, comma 3, stabilisce che il regolamento consiliare disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del consiglio e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Il successivo art. 39, comma 4, prevede, invece, che il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. Infine, i capigruppo sono menzionati dall'articolo 125 il quale stabilisce che le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco a tali soggetti. Le disposizioni in parola, dunque, non assegnano ai gruppi e ai capigruppo alcuna specifica funzione di rappresentanza dei singoli consiglieri che possa essere esercitata durante le sedute dei consigli. Invero, i gruppi appaiono essenziali, in particolare, per la formazione delle commissioni consiliari (ove costituite), mentre i capigruppo, di norma, regolano le attività all'interno dei gruppi medesimi e svolgono le funzioni necessarie per la costituzione delle predette commissioni. Ciò posto, si osserva che il richiamato art. 38 al comma 2, demandando al regolamento la disciplina del funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, consente anche l'adozione di norme per regolare 'la discussione delle proposte'. Tuttavia, è anche vero che l'articolo 43 del decreto legislativo n. 267/00, riconoscendo il diritto di iniziativa dei consiglieri su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, non limita la facoltà in parola alla sola presentazione delle proposte, ma intende, invece, garantire ad ogni singolo eletto il diritto di esprimere la propria personale posizione nell'ambito del consiglio, diritto non surrogabile da manifestazioni di volontà collettive imposte dal regolamento. Tant'è che anche l'articolo 78 del richiamato T.U.O.E.L. limitando il diritto a prendere parte alla discussione solo nel caso di delibere che riguardino interessi propri o di propri parenti o affini sino al quarto grado, conferma implicitamente la funzione relativa alla personale partecipazione del singolo consigliere alla discussione delle proposte. Ciò trova conforto anche nella giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 25/03/1999, n.847) che ritenendo legittimo il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale nella parte in cui lascia al Presidente il compito di stabilire la durata delle discussioni ha, altresì, rilevato l'illegittimità del medesimo strumento nella parte in cui consente al Consiglio, a maggioranza, di troncare la discussione quando ritenga che l'argomento sia sufficientemente dibattuto e che le ulteriori richieste di intervento abbiano carattere pretestuoso.