Gruppi consiliari. L’articolo 73 del decreto legislativo n. 267/00 che disciplina l’elezione del consiglio nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, al comma 11, prevede, dopo il riparto dei seggi tra le varie liste, che il primo seggio venga assegnato al candidato sindaco non eletto, e, in caso di collegamento tra più liste, tale seggio si detrae dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
In proposito, occorre osservare, così come sostenuto dal C.d.S. con sentenza della V Sezione, 12 dicembre 2003, n. 8208, che la normativa sopra citata “impone palesemente di dedurre in via prioritaria il seggio controverso da quelli riservati alla coalizione di riferimento, e non da quelli spettanti alla lista che lo ha presentato, e di procedere, poi all’assegnazione di quelli rimasti mediante l’individuazione dei quozienti più alti conseguiti dai candidati dalle liste collegate”.
Il predetto principio è confermato da giurisprudenza più recente (v. T.A.R. Campania – Sez. I, n. 2124/2013 del 22 aprile 2013) la quale ha affermato che l’interessato “è stato proclamato eletto non già quale candidato al consiglio comunale (di una lista) ma quale candidato sindaco uscito sconfitto dalla competizione, del più vasto schieramento composto da quattro liste... in conformità al già citato art. 73, comma 11”.
Il candidato sindaco non eletto fa parte, quindi, del consiglio non come esponente di una lista, ma in qualità di maggior rappresentante della coalizione nella sua interezza.
Nel caso di specie, il primo seggio attribuito al complesso di liste collegate, compete, pertanto, al candidato sindaco non eletto. Tuttavia, qualora il regolamento consenta la costituzione dei gruppi unipersonali esclusivamente nei riguardi delle liste che hanno avuto eletto un consigliere (art. 15, comma 2), si ritiene che il candidato sindaco non eletto possa costituire tale gruppo unipersonale solo se il seggio ad esso assegnato in base al meccanismo della prededuzione sia stato ceduto da una delle liste della coalizione che attualmente non esprime alcun consigliere.
La possibilità per il sindaco non eletto di costituirsi capogruppo anche delle liste che non hanno ricevuto rappresentanza elettiva, già facenti parte delle liste allo stesso collegate, è subordinata, in presenza dei relativi presupposti, alle eventuali disposizioni regolamentari che consentano di modificare la denominazione del gruppo già costituito.