L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina
Si fa riferimento alla nota con la quale una Provincia, nel rappresentare che a seguito dell'estrazione a sorte dei nominativi designati per la nomina del nuovo organo di revisione è emerso che uno dei soggetti designati è anche sindaco di un comune del territorio provinciale, chiede il parere di questo Ministero in ordine alla eventuale incompatibilità della carica rivestita dal predetto soggetto con quella di componente dell'organo di revisione della Provincia, nonché circa l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legge n.78 del 2010 e, infine, in ordine al criterio per l'individuazione del presidente del collegio, se possano essere considerati incarichi precedentemente svolti della durata inferiore al triennio.
Al riguardo, si ritiene sussista a parere di questo Ministero una chiara ipotesi di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 236, comma 2, del TUEL.
Prevede, infatti, tale disposizione che: "L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina …".
Orbene, nel caso di specie è stato designato quale componente dell'organo di revisione, a seguito del previsto sorteggio, un professionista che riveste anche la carica di Sindaco di uno dei comuni compresi nell'ambito provinciale.
Tale soggetto fa parte, di diritto, dell'Assemblea dei sindaci che, unitamente al Presidente ed al Consiglio provinciale, è - in base all'articolo 1, comma 54, della legge 7 aprile 2014, n.56 – organo della Provincia.
In ordine al criterio per l'individuazione del Presidente del collegio, previsto dall'articolo 6 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, si conferma l'orientamento già espresso di ritenere che, a tali fini, siano considerati i precedenti incarichi di revisore ricoperti presso enti locali per l'intero triennio previsto dall'articolo 235, comma 1, del predetto TUEL.