il verbale della seduta: secondo quanto osservato dal T.A.R. Lazio, I Sez. con sentenza 10 ottobre 1991, n. 1703, “… ha l'onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto "iter" di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l'eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse. D'altra parte deve aggiungersi che il verbale della seduta di un organo collegiale, quale il Consiglio comunale, costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso dei fatti in esso attestati” (Conforme Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/07/2001, n. 4074).