Il surrichiamato art. 15 del CCNL 22.1.2004 ha definitivamente chiarito che negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999. Alla luce delle citate disposizioni, appare evidente che negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa. Pur dovendosi ritenere tuttora applicabile l’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 il ricorso a tale disposizione resta, comunque, limitato e subordinato alla non concessione della posizione organizzativa al personale in possesso della qualifica apicale dell’ente, al fine del conseguimento di un effettivo risparmio di spesa. Per quanto attiene all’ultimo quesito si fa presente che la materia attiene alla competenza dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali cui la presente è anche diretta.
Con una nota un segretario comunale di un ente, ha rappresentato che con un provvedimento il sindaco, in via temporanea, ha conferito, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, ad un assessore Municipale l'incarico della dirigenza dell'area amministrativa nonostante la presenza nell'area di dipendenti di cat. D e C, mentre per le altre aree, contabile e tecnica, sono stati lasciati in vita gli incarichi di posizione organizzativa. All'uopo è stato chiesto di conoscere se detta normativa: possa ritenersi ancora applicabile, anche alla luce della disciplina contrattuale di cui all'art. 15 del CCNL 21.1.2004; possa applicarsi anche in assenza della modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici ed dei servizi, che attualmente non disciplina la fattispecie; possa essere applicata per un solo settore di attività; possa essere giustificabile con la sola vacanza in organico di dipendenti preposti alla direzione di strutture. E' stato, inoltre, chiesto se il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'atto di cui all'art. 3 del DL 174/2012 consentito nella legge 213/2012 possa essere espletato dal medesimo segretario comunale nei confronti dell'assessore municipale incaricato della dirigenza.
In merito ai cennati quesiti si formulano nel complesso le seguenti osservazioni.
L'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 488/2001, com'è noto, consente agli enti locali, in presenza di determinati presupposti (avere una popolazione inferiore a 5000 ab., non aver affidato le relative funzioni al segretario comunale in base all'art. 97, c.4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, poter conseguire risparmi di spesa), la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, senza la necessità di dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee. Il carattere speciale della norma, che introduce una deroga al generale principio di separazione dei poteri, richiede necessariamente il rispetto delle condizioni poste dalla norma medesima per la sua legittima applicazione. A tal fine si ritiene necessaria la sussistenza di un apposito atto di giunta o regolamentare che disciplini la fattispecie. Inoltre, data la specialità della norma, giova evidenziare che il contenimento della spesa deve essere documentato annualmente in sede di approvazione del bilancio.
Si rammenta, inoltre, che il surrichiamato art. 15 del CCNL 22.1.2004 ha definitivamente chiarito che negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999. Alla luce delle citate disposizioni, appare evidente che negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa. Conseguentemente, pur dovendosi ritenere tuttora applicabile l'art. 53, comma 23, della legge 388/2000 il ricorso a tale disposizione resta, comunque, limitato e subordinato alla non concessione della posizione organizzativa al personale in possesso della qualifica apicale dell'ente, al fine del conseguimento di un effettivo risparmio di spesa. Peraltro, all'applicazione della disposizione in commento non osta il fatto che la stessa venga utilizzata per un solo settore di attività, tenuto conto che l'ente gode di ampia autonomia nelle proprie scelte organizzative.
Per quanto attiene all'ultimo quesito si fa presente che la materia attiene alla competenza dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali cui la presente è anche diretta.