Il compenso da attribuire ai componenti dell'organo di revisione non può essere determinato in misura superiore a quella effettivamente attribuita allo stesso titolo alla data del 30 aprile 2010 ridotta del 10 per cento
Un comune, nel trasmettere copia della deliberazione consiliare di rinnovo dell'organo di revisione per il triennio 2014-2017, rappresenta che la nomina del revisore con le nuove modalità di scelta mediante estrazione a sorte dall'apposito elenco ai sensi dell'articolo 1, comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, ha fatto raddoppiare la spesa a carico dell'ente.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, si osserva che il legislatore con l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011 ha introdotto nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali senza incidere sulla disciplina dei compensi e dei rimborsi spesa per i quali occorre far riferimento al decreto interministeriale del 20 maggio 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 4 giugno 2005) che, nel determinare i limiti massimi dei compensi spettanti al revisore dei conti (per la classe demografica di codesto ente è previsto un massimo di €5.900 annuo), lascia all'ente la fissazione delle modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio, comunque nel limite del 50 per cento del compenso annuo, come recentemente introdotto dall'articolo 241, comma 6-bis del testo unico n.267 del 2000.
In merito, occorre, inoltre, tenere conto che l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle amministrazioni pubbliche ai componenti degli organi di indirizzo e di controllo sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che sino al 31 dicembre 2015, gli stessi emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti del 10 per cento.
Sulla questione si sono espresse, in maniera conforme, numerose Sezioni regionali della Corte dei Conti, nel senso di ritenere la riduzione prevista dal citato articolo 6, comma 3, da applicarsi sui compensi effettivamente percepiti dai componenti dell'organo di revisione, sulla scorta di quanto deliberato dall'ente ai sensi dell’articolo 241 del Testo Unico e non sui limiti massimi del compenso base fissati con il citato decreto del 20 maggio 2005.
In proposito, questa Amministrazione, tenuto conto della formulazione letterale e della ratio della disposizione in esame diretta a contenere e razionalizzare i costi degli apparati amministrativi della pubblica amministrazione, condivide l'orientamento della Corte dei Conti e ritiene, pertanto, che in vigenza della predetta disposizione, il compenso da attribuire ai componenti dell'organo di revisione non possa essere determinato in misura superiore a quella effettivamente attribuita allo stesso titolo alla data del 30 aprile 2010 ridotta del 10 per cento.
Tutto ciò premesso, si invita il comune a verificare che la determinazione del compenso, stabilita nella delibera n.44 del 7 novembre 2014, sia conforme alla richiamata normativa.