Figura del vice sindaco e potestà statutaria. Riguardo alla gerarchia delle fonti, si osserva in linea generale, che l’art. 114, comma 2, della Costituzione dispone che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Lo Stato ha competenza esclusiva, ex art. 117, comma 2, lett. p), in ordine alla potestà legislativa in materia di disciplina elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Il vice sindaco, facendo parte della Giunta è, peraltro, compreso a pieno titolo negli organi di governo individuati dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 267/00, senza contare tale qualità di organo proprio nel momento in cui il vice sindaco svolge le funzioni vicarie del sindaco.