Una delibera di nomina del revisore impugnata davanti all’autorità giudiziaria, oggetto di sospensiva e successiva sentenza favorevole al revisore, mantiene i suoi termini di decorrenza per quanto riguarda la durata in carica di tre anni dell’organo di revisione a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità della stessa.
Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, in relazione alla richiesta di chiarimenti da parte del comune di XXX in merito alla durata in carica del revisore dei conti, rappresenta la situazione venutasi a creare presso il comune in ordine alla situazione giudiziaria di cui è stata oggetto la deliberazione di nomina del revisore n.25 del 23 settembre 2011, e chiede di fare conoscere, in merito, l’avviso di questa Amministrazione
In particolare, codesta Prefettura, chiede di conoscere se l’incarico conferito con la predetta deliberazione consiliare cessi alla data del 23 settembre 2014, in considerazione che la nomina è avvenuta con deliberazione del 23 settembre 2011, ovvero, debba considerarsi prorogato di un anno, a seguito della sospensione dell’efficacia di tale deliberazione disposta dal TAR.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Come è noto, ai sensi dell’articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l’organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità della stessa e, alla scadenza, può essere prorogato per il periodo massimo di 45 giorni, a norma delle disposizioni relative alla proroga degli organi amministrativi, richiamate nell’ultimo periodo dello stesso comma.
In ordine alla durata dell’incarico nella specifica fattispecie sottoposta all’attenzione, sulla base della situazione rappresentata e da quanto sembra evincersi dalla sentenza di merito del TAR, richiamata nella nota, si può ritenere che per effetto della sentenza favorevole nel merito in favore del ricorrente e in assenza di annullamento in autotutela da parte dell’ente, l’atto iniziale impugnato torni a rivivere completo in tutte le sue parti e nei suoi elementi originari.
Pertanto, ad avviso di questa Amministrazione, si ritiene che, per effetto della citata sentenza favorevole, che ha fatto rivivere la deliberazione originaria di nomina, n.25 del 23 settembre 2011, la durata della nomina decorre dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità della delibera stessa. Né può ravvisarsi altra possibilità di proroga della stessa, diversa dall’istituto per la proroga degli organi amministrativi richiamato dal citato articolo 235, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n.267 del 2000.