Rilascio pareri obbligatori da parte dell'organo di revisione in materia di contabilità

Finanza locale
25 Settembre 2014
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Il rilascio del parere obbligatorio da parte dell'organo di revisione per quanto attiene all'applicazione dei tributi locali è da intendersi riferito alle proposte di regolamento di applicazione dei tributi stessi ivi comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe e non a qualsiasi atto appartenente alia competenza consiliare in tale materia.

Testo 

Un comune chiede di conoscere se la disposizione relativa al parere che l'organo di Revisione deve rendere su "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali" sia da intendere riferita solo all'esame delle proposte di regolamento nelle materie ivi indicate, oppure, nel caso specifico in cui la proposta di deliberazione riguardi l'applicazione dei tributi locali, anche in combinato disposto con l'articolo 42, comma 2 lettere f) del TUEL, su qualsiasi atto appartenente alla competenza consiliare in tale materia.
Al riguardo, si osserva quanta segue.
Come è noto, l'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUOEL) disciplinante le funzioni dell'organo di revisione, è stato oggetto di importanti modifiche per effetto dell'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, il quale ha ampliato notevolmente la tipologia dei pareri affidati allo stesso organo.
In particolare, detto articolo, come risultante dalle modifiche apportate da tale decreto legge, individua all'articolo 1, lettera b), tra le funzioni obbligatorie dell'organo di revisione, quella di rendere pareri, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale, nelle materie analiticamente indicate ai numeri da 1 a 7.
Si tratta di materie che, in base all'articolo 42, comma 2 e all'articolo 194 del TUOEL, rientrano nella competenza funzionale del Consiglio comunale.
II successivo comma 1-bis dell'articolo 239 precisa che "i pareri sono obbligatori" e che "l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione", il che conferma che l'attività consultiva dell'organo di revisione, che si estrinseca nella resa dei predetti nella materia sopra indicata è in funzione sostanzialmente ausiliaria rispetto all'organo consiliare.
La lettura sistematica della norma consente di delimitare l'ambito di espressione dei pareri obbligatori dell'organo di revisione agli atti che involgono profili di competenza dell'organo consiliare, come da conforme orientamento della Corte dei conti (Sez. di controllo per il Piemonte delibera n.345/2013, Sez. di controllo per la Liguria delibera n.5/2014, Sez. di controllo per la Puglia- delibera n.88/2014).
Con specifico riferimento alia problematica sottoposta all'attenzione, tra le materie individuate dal richiamato comma 1, lettera b) dell'articolo 239 del TUOEL, a n.7) risulta obbligatorio rendere parere sulle "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali"
Alla luce della suesposta interpretazione sistematica della norma e, soprattutto, del tenore letterale della specifica disposizione, si ritiene che i pareri nella materia di cui al punto 7 debbano intendersi riferiti alle proposte di approvazione dei regolamenti ivi indicati, compreso, quindi, per quanto qui rileva, dei regolamenti "di applicazione dei tributi locali".
Ciò, sia in quanto l'approvazione di regolamenti, a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del TUOEL, salva l'eccezione ivi prevista, rientra nella competenza dell'organo consiliare, sia in quanto una diversa lettura sarebbe priva di significato, soprattutto con riferimento alia materia di economato-provveditorato e patrimonio, in relazione alle quali i provvedimenti di competenza del consiglio non possono che intendersi come i relativi regolamenti. Tale lettura risulta confermata anche dall'esame degli atti preparatori delle modifiche apportate con il citato decreto legge n.174 del 2012.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che il rilascio del parere obbligatorio da parte dell'organo di revisione nella materia di cui al citato punto 7 della lettera b) comma 1, dell'articolo 239, e in particolare per quanto attiene "all'applicazione dei tributi locali" sia da intendersi riferito alle proposte di regolamento di applicazione dei tributi stessi ivi comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe che, secondo la rispettiva previsione normativa, debbano essere adottati con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e non a "qualsiasi atto appartenente alia competenza consiliare in tale materia".
Occorre, inoltre, osservare che, in via generale, a norma dell'articolo 172 del TUOEL "le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi" sono allegati al bilancio di previsione.
Nella determinazione delle tariffe, delle aliquote, delle detrazioni e agevolazioni deve tenersi conto delle esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione e i relativi provvedimenti devono rispettare tale equilibrio. I revisori, pertanto, effettueranno le loro valutazioni sui/a congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni al fine di assicurare il permanere degli equilibri, in sede di predisposizione del parere obbligatorio sui/a proposta di bilancio.
Si osserva, infine, che, comunque, il predetto articolo 239 del TUOEL, al comma 6, stabilisce che "Lo statuto dell'ente può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori."