Art. 2 comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., l’attribuzione di trattamenti economici al personale dipendente può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi oppure da condizioni da questi previste, mediante contratti individuali. Nel caso di specie trattandosi di erogazione di forme di trattamento economico al personale, queste risorse, al pari di tutte quelle che provengono da specifiche disposizioni di legge, debbano confluire tra le risorse decentrate variabili ex art. 15 richiamato, per essere poi oggetto di contrattazione decentrata onde corrispondere al dipendente interessato lo specifico compenso.
OGGETTO: Modalità di erogazione del gettone di presenza ex art. 24 del D.P.R. 223/1967 al dipendente con funzioni di segretario della Commissione Elettorale Circondariale.
Con una mail una Amministrazione ha formulato una richiesta di chiarimenti in ordine alla procedura da seguire per la corretta corresponsione dei compensi previsti dall'art. 24 del D.P.R. 223/1967, a favore del dipendente, non titolare di posizione organizzativa, nominato dal Sindaco quale segretario della Commissione Elettorale Circondariale.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che, alla luce del principio fissato dall'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'attribuzione di trattamenti economici al personale dipendente può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali.
L'art. 15, comma 1 lett. k), del CCNL dell'1/4/1999 e successive modifiche, richiamato dall'art. 31, comma 3 del CCNL 22/1/2004, consente di destinare al finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo le regole fissate nel contratto medesimo, le risorse che specifiche disposizione di legge finalizzano all'incentivazione del personale.