Prerogative gruppi consiliari. Problematiche interpretative concernenti norme del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
1 Ottobre 2014
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

La materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, si rappresenta che è in tale ambito che devono trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative, posto che, diversamente, sarebbero necessarie modifiche ed integrazioni a dette fonti di disciplina locale.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito in ordine alla interpretazione della normativa recata dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale di . in materia di gruppi consiliari.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 33 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, è previsto che ciascun consigliere non può presentare più di un atto di sindacato ispettivo per ogni seduta consiliare, mentre a ciascun gruppo consiliare è riconosciuta la possibilità di promuovere al massimo tre interrogazioni o interpellanze. Analoga disposizione è recata dall'art. 34 della citata fonte normativa che riconosce ad ogni singolo consigliere il diritto di presentare una mozione per ogni seduta e ad ogni gruppo la possibilità di presentarne al massimo due.
Le problematiche interpretative insorte in relazione alle norme surrichiamate riguardano il regime da applicarsi al gruppo formato da un unico consigliere, in quanto non risulta chiaro se al gruppo 'unipersonale' debba essere riconosciuto lo stesso trattamento riservato agli altri gruppi ovvero, se al singolo componente possa essere consentito di svolgere un solo atto di sindacato ispettivo per ogni seduta di consiglio.
In via preliminare si rappresenta che sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme statutarie e regolamentari nella materia. Si evidenzia, infatti, che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo.
Accedendo ad una interpretazione letterale della normativa in questione, potrebbe essere riconosciuto al consigliere unico componente del gruppo il regime previsto per tutti gli altri gruppi dagli artt. 33 e 34 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, ferma restando la disciplina su contingentamento dei tempi dei singoli interventi, disposta dall'art. 38 della medesima fonte normativa.
Ciò premesso, nel ribadire che la materia dei 'gruppi consiliari' è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, si rappresenta che è in tale ambito che devono trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative, posto che, diversamente, sarebbero necessarie modifiche ed integrazioni a dette fonti di disciplina locale.
Spetta, infatti, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l'opportunità di adottare apposite modifiche regolamentari che disciplinino anche le ipotesi in argomento.