La misura dell’indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente per il periodo di concreto esercizio dei poteri sindacali. L’emolumento de quo va commisurato all’indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.
I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco in base al decreto di cui al comma 8 dell'art.82. Il successivo comma 11, inoltre dispone inoltre che la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni con modalità e termini disciplinati dal regolamento comunale.
Class.15900/TU/00/82
AL COMUNE DI
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Indennità di fine mandato. Quesiti.
Il comune di ..., con la nota sopradistinta, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha formulato dei quesiti in merito alla quantificazione dell'indennità di fine mandato da corrispondere al sindaco uscente, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale, avvenuto in data 19 aprile 2014, nonché sulle modalità di liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali.
Relativamente al primo quesito, si osserva che l'art. 82, comma 8, del citato decreto legislativo n.267/2000, ha introdotto l'indennità di fine mandato per il sindaco ed il presidente della provincia. Dalla formulazione testuale della disposizione si evince che la stessa costituisce 'un'integrazione' dell'indennità di funzione prevista in favore del sindaco alla fine dell'incarico amministrativo.
L'istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell'art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un'indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.
Si soggiunge, inoltre, che la misura dell'indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente per il periodo di concreto esercizio dei poteri sindacali.
Per quanto più attiene alle modalità di calcolo dell'indennità in argomento questa Amministrazione, con circolare n. 5 del 5 giugno 2000 e da ultimo con la circolare n. 4 del 28 giugno 2006, ha ribadito quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, all'uopo interpellato, con il parere espresso nell'adunanza della Sezione Prima del 19 ottobre 2005, con cui viene riconfermato che l'emolumento de quo va commisurato all'indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.
Riguardo al secondo punto, si rappresenta che in base al testo vigente dell'art.82, comma 2, del T.U.O.E.L., i consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco in base al decreto di cui al comma 8 del citato art.82. Il successivo comma 11, inoltre dispone inoltre che la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni con modalità e termini disciplinati dal regolamento comunale.
IL DIRETTORE CENTRALE