Numero di assessori. Le disposizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione anche in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 3 del T.U.E.L. n. 267/00, secondo cui “l’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili..”. La circostanza che gli assessori nominati non percepiscano indennità, mantenendo dunque invariata la spesa complessiva, non legittima l’Amministrazione a derogare il limite numerico di assessori nominabili, così come stabilito dall’art. 1, comma 135, lett. a) della legge n. 56 del 7 aprile 2014, che ha modificato l’articolo 16, comma 17 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.