Assessori esterni. – Quesito.

Territorio e autonomie locali
24 Giugno 2014
Categoria 
05.03.03 Assessori esterni
Sintesi/Massima 

Assessore esterno. Il comma 3 dell’ articolo 47 del dlgs n. 267/2000 stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Testo 

Con la nota allegata in copia, il Consigliere del Comune di . ha posto un quesito in ordine alla nomina di assessori esterni.
Al riguardo, si osserva che l'articolo 46, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 dispone che il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco.
Il successivo articolo 47, ai commi 1 e 2, rinvia agli statuti la possibilità di fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi, nei limiti stabiliti dalla normativa. Il comma 3 del citato articolo 47, stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Per quel che concerne i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti, la legge (art. 2, comma 185 l. n. 191 del 23.12.2009, come modificata dalla legge n. 42/2010) stabilisce, in sostanza, il tetto massimo di 5 assessori.
Nel caso rappresentato atteso che, in base ai risultati dell'ultimo censimento della popolazione dell'anno 2011, il Comune di . ha una popolazione di 15.708 abitanti, occorre tenere conto che, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del T.U.O.E.L., la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
Il successivo comma 2 stabilisce che qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta (eventualmente anche con la funzione di vicesindaco), cessa dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.