Vizio convocazione prima seduta del Consiglio. Convalida.

Territorio e autonomie locali
9 Luglio 2014
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Vizio convocazione del consiglio. L’istituto della convalida è applicabile anche con riferimento alla irrituale convocazione della seduta di un organo collegiale proprio perché va riconosciuta al comune la facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, con una manifestazione di volontà intesa ad eliminare il vizio da cui l’atto stesso è inficiato, e cioè con l’emanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto al precedente da convalidare, di carattere costitutivo e capace di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato - efficacia “ex tunc” della convalida -, determinandosi così l’imputazione degli effetti giuridici all’atto convalidato. T.A.R. Lazio, Sez. Latina, n. 566 del 2007.

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata, inviata anche a codesta Prefettura, con la quale il Sindaco del Comune in oggetto ha posto un quesito in ordine alla convocazione della prima seduta del consiglio comunale.

In particolare è' stato chiesto se, a fronte di un vizio di legittimità che avrebbe inficiato l'atto di convocazione della adunanza, sia possibile ricorrere all'istituto della convalida ex art. 21 nonies, comma 2, della legge 241/1990, ovvero se i relativi atti debbano essere annullati dall'ente in autotutela.

Dall'esame della nota, emerge che l'avviso di convocazione della prima adunanza del consiglio comunale, fissata in data 11 giugno 2014, non sia stato notificato ad un consigliere, risultato assente alla relativa riunione, e che lo stesso consigliere abbia inoltrato al protocollo dell'ente una formale richiesta di annullamento in autotutela di ogni atto assunto dal consiglio nella citata seduta.

Al riguardo, al fine di sanare la suddetta irregolarità potrebbe essere impiegato l'istituto della convalida amministrativa. Come noto, nella ipotesi di un atto illegittimo, la pubblica amministrazione, in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici, può decidere di mantenerlo in vita, rimuovendo i vizi che lo inficiano attraverso l'espressione di una manifestazione di volontà finalizzata ad eliminare il vizio ravvisato. La convalida si sostanzia in una nuova ed autonoma manifestazione di volontà che, collegandosi all'atto originario, ne mantiene gli effetti fin dal momento della sua emanazione. La legge n. 15/05 ha modificato la legge n. 241/90 introducendo l'art. 21 nonies che, al comma 2, prevede la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole.

Giova a tale proposito richiamare la sentenza n. 566 del 2007, con la quale il T.A.R. Lazio, Sez. Latina, ha osservato che 'l'istituto della convalida è applicabile anche con riferimento alla irrituale convocazione della seduta di un organo collegiale proprio perché va riconosciuta al comune la facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, con una manifestazione di volontà intesa ad eliminare il vizio da cui l'atto stesso è inficiato, e cioè con l'emanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto al precedente da convalidare, di carattere costitutivo e capace di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato - efficacia 'ex tunc' della convalida -, determinandosi così l'imputazione degli effetti giuridici all'atto convalidato.'
Per quanto concerne, infine, la differenza tra l'istituto della convalida e quello dell'annullamento in autotutela delineati dall'art. 21 nonies citato, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1228 del 2013, ha ricordato che la convalida attiene alla rimozione ex ufficio del vizio di un atto invalido, mentre l'annullamento in autotutela sottintende la cura di 'interessi ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità'.