DIMISSIONI DEI COMPONENTI LA GIUNTA PROVINCIALE DOPO LA SCADENZA DEL MANDATO ELETTIVO.

Territorio e autonomie locali
9 Luglio 2014
Categoria 
05.04 Presidente del Consiglio Comunale e Provinciale
Sintesi/Massima 

NELLE PROVINCE I CUI ORGANI ELETTIVI TERMINANO IL MANDATO NEL CORSO DEL 2014, LA PERMANENZA IN CARICA DEI PRESIDENTI, CHE ASSUMONO LE FUNZIONI CONSILIARI E DELLE GIUNTE, A TITOLO GRATUITO, PER ESPLETARE L'ATTIVITA' ORDINARIA DELL'AMM.NE E GLI ATTI URGRNTIED INDIFFERIBILI. DA CIO' SI RENDE POSSIBILE LA SOSTITUZIONE DEGLIA SSESSORI NEL CASO IN CUI SI DIMETTONO DALL'INCARICO.

Testo 

Alla Prefettura di 9 luglio 2014

Oggetto: legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'. Dimissioni dei componenti la giunta provinciale dopo la scadenza del mandato elettivo. Quesito

Si fa riferimento alla nota n. 14760/2014 del 17 giugno c.a. relativa alla ricostituzione da parte del Presidente della provincia di ...... della giunta dimissionaria, dopo la scadenza del mandato elettivo.
A tal riguardo, l'art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede, nelle province i cui organi elettivi terminano il mandato nel corso del 2014, la permanenza in carica dei presidenti, che assumono le funzioni consiliari, nonché delle giunte, per espletare a titolo gratuito l'attività ordinaria dell'amministrazione, nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e gli atti urgenti ed indifferibili.
A parere di questa Direzione centrale, la disposizione normativa, legittimando la prosecuzione dei predetti organi nella carica oltre il termine della consiliatura, rende possibile la sostituzione degli assessori nel caso in cui questi si dimettano dall'incarico.
Resta inteso che le relative funzioni dovranno essere svolte dal nuovo organo secondo le modalità richiamate dal comma 82 citato.