Numero di assessori. Le disposizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione anche in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 3 del T.U.E.L. n. 267/00, secondo cui “l’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili..”. La circostanza che gli assessori nominati non percepiscano indennità, mantenendo dunque invariata la spesa complessiva, non legittima l’Amministrazione a derogare il limite numerico di assessori nominabili, così come stabilito dall’art. 1, comma 135, lett. a) della legge n. 56 del 7 aprile 2014, che ha modificato l’articolo 16, comma 17 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha segnalato che il Sindaco del Comune di . nel definire la composizione della Giunta, ha nominato 4 assessori in violazione della previsione di legge che consente ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, la presenza massima di due componenti.
Al riguardo si concorda con l'iniziativa assunta da codesta Prefettura, che ha richiamato l'attenzione del Sindaco all'osservanza della legge anche a seguito delle direttive impartite con la circolare ministeriale del n. 6508 del 24 aprile 2014.
La circostanza che due dei quattro assessori nominati non percepiscano indennità, mantenendo dunque invariata la spesa complessiva, non legittima l'Amministrazione a derogare il limite numerico di assessori nominabili, così come stabilito dall'art. 1, comma 135, lett. a) della legge n. 56 del 7 aprile 2014, che ha modificato l'articolo 16, comma 17 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.
Si soggiunge, altresì, richiamando la precedente circolare ministeriale n. 2379 del 16 febbraio 2012, che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia degli 'organi di governo' dei comuni, rimessa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Pertanto le disposizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione anche in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del T.U.E.L. n. 267/00, secondo cui 'l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette'.
Ciò posto, l'art. 18 dello Statuto del Comune di ., laddove prevede che 'la giunta è composta dal sindaco e da un minimo di n. 2 fino ad un massimo di 4 assessori', si pone in contrasto con la vigente normativa a cui l'Ente è tenuto ad adeguarsi.