INCOMPATIBILITA' NOMINA ASSESSORE IN COMUNI DIFFERENTI.

Territorio e autonomie locali
24 Giugno 2014
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

NON SUSSISTE INCOMPATIBILITA' PER UN CONSIGLIERE, ASSESSORE DI UN COMUNE CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI AD ESSERE NOMINATO ASSESSORE ESTERNO IN ALTRO COMUNE DI PARI POPOLAZIONE.

Testo 

Classifica 15900/TU/00/63 Roma, 25 giugno 2014

OGGETTO: Nomina assessore in comuni differenti. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesta Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'eventuale esistenza di una causa d'incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale, nonché assessore 'interno' di un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che potrebbe essere nominato assessore 'esterno' in un altro comune, parimenti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Al riguardo, si ritiene di dover confermare le valutazioni svolte relativamente ad un caso analogo con nota n. 15900/TU/60-63 del 30 aprile 2010, in adesione al parere n. 3376/08, espresso dal Consiglio di Stato – Sezione I, nell'adunanza del 22 ottobre 2008.
Invero, come evidenziato da codesta Prefettura, in quell'occasione, l'Alto Consesso, muovendo dal presupposto che le norme che restringono eccezionalmente diritti di status (qual è il diritto di elettorato passivo) sono di stretta interpretazione, si è pronunciato nel senso che gli artt. 64 e 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 265 si applicano solo per i casi ivi testualmente menzionati, tra i quali non rientra l'ipotizzata incompatibilità tra la posizione di consigliere comunale e quella di assessore in enti locali diversi.
Pertanto, pur essendo comprensibili i dubbi sollevati da codesta Prefettura - tanto più che lo stesso Consiglio di Stato aveva auspicato una iniziativa legislativa finalizzata a colmare la lacuna ravvisabile, sotto questo profilo, nel citato art. 65 - si ritiene che, nella fattispecie, non siano configurabili situazioni d'incompatibilità. Ciò anche in considerazione della circostanza che, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.