In ordine alla computabilità del sindaco ai fini della definizione del quorum strutturale delle adunanze consiliari, non si riscontrano univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Puglia sent.1301/2004, T.A.R. Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011, T.A.R. Lombardia sentenza n. 1109/2005 e n.1604/2011 e T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 20/05/2002, n.373).
Ciò considerato, in base al principio generale che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia”, si è indotti a ritenere che sia legittimo, nel caso prospettato, includere nel calcolo dei consiglieri anche il sindaco.