Taglio del compenso e determinazione rimborso spese

Finanza locale
10 Febbraio 2014
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Il compenso da attribuire ai componenti dell'organo di revisione non può essere determinato in misura superiore a quella effettivamente attribuita allo stesso titolo alla data del 30 aprile 2010 ridotta del 10 per cento, mentre la determinazione delle modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio è interamente demandata all'autonomia dell'ente, e per le spese di vitto e alloggio, si fa riferimento alle misure spettanti ai componenti dell'organo esecutivo dell'ente

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, un ente chiede di conoscere se il compenso da attribuire al revisore dei conti debba essere calcolato nella misura corrispondente all'importo corrisposto allo stesso titolo alla data del 30 aprile 2010 ridotto del 10 per cento, se il compenso dovuto in base all'articolo 241 del TUEL decorra dal 1° gennaio 2014 e se sia corretto calcolare il rimborso delle spese di viaggio con il criterio dell'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo della benzina e quello delle eventuali spese di vitto e alloggio nella misura spettante ai componenti dell'organo esecutivo.
Al riguardo, occorre premettere che, a norma dell'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il compenso spettante ai revisori dei conti è stabilito con la stessa delibera di nomina ed è determinato sulla base dei limiti massimi del compenso base fissati con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché degli eventuali aumenti previsti a norma dei commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.
I limiti massimi del compenso base sono stati determinati dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 maggio 2005 in misura distinta per tipologia di enti e per fasce demografiche, eventualmente rettificata in relazione alla spesa corrente e alla spesa di investimento del bilancio dell'ente. In merito, occorre, inoltre, tenere conto che l'articolo 6, comma 3, del decreto legge n.78 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle amministrazioni pubbliche ai componenti degli organi di indirizzo e di controllo sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che sino al 31 dicembre 2014, gli stessi emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 come ridotti del 10 per cento.
La vigenza della predetta disposizione sino al 31 dicembre 2014 è stata recentemente prevista dall'articolo 1, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.150.
La problematica sottoposta all'attenzione, quanto ai primi due aspetti, attiene alla corretta determinazione, per effetto e in vigenza del citato articolo 6, comma 3, del decreto legge n.78 del 2010, del compenso da corrispondere al revisore in misura non superiore a quella attribuita allo stesso titolo alla data del 30 aprile 2010 - che, nella fattispecie risulta essere inferiore al limite massimo del compenso base fissato con il citato decreto del 20 maggio 2005 - ridotta del 10 per cento, ovvero se la riduzione del 10 per cento debba essere applicata sul corrispondente limite massimo del compenso base di cui allo stesso decreto.
Sulla questione si sono espresse, in maniera conforme, numerose Sezioni regionali della Corte dei Conti, nel senso di ritenere la riduzione prevista dal citato articolo 6, comma 3, da applicarsi sui compensi effettivamente percepiti dai componenti dell'organo di revisione, sulla scorta di quanto deliberato dall'ente ai sensi dell'articolo 241 del TUEL, e non sui limiti massimi del compenso base fissati con il citato decreto del 20 maggio 2005 (Sezione Toscana n.204 del 2010, Sezione Lombardia n.13 del 2011 e n.632 del 2011, Sezione Campania, n.173 del 2011, Sezione Emilia n.6 del 2011, Sezione Piemonte n.60 del 2011, Sezione Umbria n.24 del 2012).
In proposito, questa Amministrazione, tenuto conto della formulazione letterale e della ratio della disposizione in esame diretta a contenere e razionalizzare i costi degli apparati amministrativi della pubblica amministrazione, condivide l'orientamento espresso in merito dalla Corte dei Conti e ritiene, pertanto, che, in vigenza della predetta disposizione, il compenso da attribuire ai componenti dell'organo di revisione non possa essere determinato in misura superiore a quella effettivamente attribuita allo stesso titolo alla data del 30 aprile 2010 ridotta del 10 per cento.
In ordine alla prospettata problematica relativa al rimborso delle spese eventualmente spettanti al revisore, si osserva che, come previsto dall'articolo 3 del citato decreto 20 maggio 2005, la determinazione delle modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio è interamente demandata all'autonomia dell'ente, regolamentare o dispositiva all'atto della nomina o anche di natura pattizia, mentre per la determinazione del rimborso delle spese di vitto e alloggio, si fa riferimento alle misure spettanti ai componenti dell'organo esecutivo dell'ente.