Gruppi consiliari formati da un unico componente

Territorio e autonomie locali
6 Marzo 2014
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Gruppi consiliari. L’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, demanda al regolamento la disciplina del funzionamento dei consigli; pertanto, per ciò che concerne la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari, occorre far riferimento alle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato. Non si possono costituire nuovi gruppi formati da un unico componente se, ai sensi del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, è previsto che un nuovo gruppo debba avere un numero minimo di componenti superiore ad uno.

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata in copia, con la quale è stato chiesto il parere della scrivente in ordine ad una problematica concernente la materia dei gruppi consiliari.
In particolare, è stato rappresentato che, alle elezioni amministrative tenutesi nella primavera del 2012, la lista denominata .. ha ottenuto tre seggi compreso quello del candidato a Sindaco, Sig. ..
Dal verbale della prima seduta del consiglio comunale neo eletto risulta che il gruppo consiliare collegato alla predetta lista abbia nominato il sig. . quale capogruppo.
Successivamente, lo stesso ha comunicato, con nota pervenuta al protocollo del comune, che il gruppo consiliare . dovesse essere composto unicamente da se stesso. Da ulteriori note acquisite al protocollo dell'ente, risulta che tale iniziativa sia stata oggetto di contestazione da parte degli altri due componenti dello stesso gruppo che hanno comunicato il cambiamento del capo del gruppo .
Ciò posto, si osserva, in linea generale, che l'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, 'nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto', demanda al regolamento la disciplina del funzionamento dei consigli; pertanto, per ciò che concerne la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari, occorre far riferimento alle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato.
In merito alla questione in esame si osserva che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello statuto comunale i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salvo diversa espressa e motivata determinazione di ciascun consigliere. Tale disposizione è ripetuta, nella sostanza, anche nell'art. 1, comma 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata fonte regolamentare è previsto che 'il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.'
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si ritiene che i due consiglieri eletti nella lista '. non possano essere obbligati ad iscriversi ad altro gruppo rispetto a quello corrispondente alla lista elettorale nella quale sono risultati eletti.
Ciò in quanto la normativa locale prevede che i consiglieri eletti nella medesima lista formino, 'di regola', un gruppo consiliare e che l'opzione di passare ad altro gruppo, pur consentita in ossequio al principio costituzionale del divieto del mandato imperativo, debba essere 'espressa e motivata'. Si soggiunge, inoltre, che la necessità di dover acquisire l''accettazione' da parte del capo gruppo è prevista solamente nel caso in cui un consigliere decida di abbandonare il proprio gruppo originario per passare ad altro gruppo e non nel caso in cui egli intenda permanere nel gruppo corrispondente alla lista elettorale nella quale è stato eletto.
In ordine alla possibilità di formare un gruppo unipersonale, appare che tale opzione non sia consentita. Dal combinato disposto dell'art. 17, comma 1, dello statuto comunale e dell'art. 1, comma 2, del regolamento sul funzionamento del consiglio si evince che per la costituzione di un nuovo gruppo siano necessari almeno due componenti e che la possibilità di dare vita ad un gruppo unipersonale sia limitata esclusivamente all'eventualità che in una lista sia stato eletto un solo consigliere.
Tanto premesso, nel ribadire che la materia dei 'gruppi consiliari' è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, si rappresenta che è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'esponente.