Determinazione compenso revisori dei comuni compresi tra 5.000 e 14.999 abitanti

Finanza locale
10 Febbraio 2014
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Per la determinazione dei compensi da attribuire ai revisori dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti, si fa riferimento ai limiti massimi delle rispettive fasce demografiche fissati con il citato DM 20 maggio 2005, restando ferme le limitazioni previste dal citato articolo 6, comma 3, del decreto legge n.8 del 2010.

Testo 

In relazione alla determinazione del compenso da attribuire ai revisori dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti, è stato chiesto se, oltre alla riduzione prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, occorra anche attenersi ai limiti massimi del compenso base fissati per i comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti come indicato nella circolare ministeriale FL n.5 del 2007.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Come è noto, a norma dell'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il compenso spettante ai revisori dei conti è stabilito con la stessa delibera di nomina ed è determinato sulla base dei limiti massimi del compenso base fissati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I predetti limiti massimi del compenso base sono stati determinati dal decreto del Ministro 20 maggio 2005 in misura distinta per tipologia di enti e per fasce demografiche, eventualmente rettificata in relazione alla spesa corrente e alla spesa di investimento del bilancio dell'ente.
Sulla materia sono successivamente intervenute le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge n.78 del 2010, a norma delle quali, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i compensi corrisposti ai componenti degli organi di revisione sono stati ridotti automaticamente nella misura del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 10 aprile 2010, e, sino a tutto il 31 dicembre 2014, come da modifica apportata dall'articolo 1, comma 10, del decreto legge n.150 del 2013, i compensi da corrispondere ai revisori non possono superare l'importo attribuito allo stesso titolo alla data del 30 aprile 2010 ridotto del 10 per cento.
Quanto alla specifica problematica sollevata dall'ente, relativa alle indicazioni fornite con la circolare ministeriale FL n.5 del 2007 in ordine al limite massimo del compenso base da attribuire ai revisori dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si osserva che tali indicazioni facevano riferimento ad un periodo transitorio in attesa dell'adozione di un decreto di aggiornamento dei limiti massimi dei compensi in parola.
Non è stato possibile adottare detto decreto, pur essendone stato predisposto il testo ed avviato l'iter di approvazione, a seguito del l'intervenuta entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legge n.78 del 2010, la cui applicazione agli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali è stata confermata espressamente con vari pareri della Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (Toscana n.204 del 2010, Lombardia n.13 del 2011 e n.6632 del 2011, Campania n.173 del 2011, Emilia n.6 del 2011, Piemonte n.60 del 2011, Umbria n.24 del 2012).
Ciò non ha consentito di dar corso neanche a minimi correttivi dei compensi, per un orientamento manifestato dal Ministero dell'economia e delle finanze giusta nota n.12175 del 25 febbraio 2013.
Pertanto, in ordine a tale specifico aspetto, possono ritenersi superate le prime indicazioni fornite con la citata circolare ministeriale, per cui, per la determinazione dei compensi da attribuire ai revisori dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti, si fa riferimento ai limiti massimi delle rispettive fasce demografiche fissati con il citato DM 20 maggio 2005, restando ferme le limitazioni previste dal citato articolo 6, comma 3, del decreto legge n.78 del 2010.